La frenata sulle modalità plurime di fruizione del principale dei bonus edilizi, ha reso la partita delle detrazioni giocabile unicamente sul piano dell’ammortizzazione delle imposte dovute. Invece che sulla cessione del credito.

 

In sostanza, per quel che riguarda il Superbonus e le altre agevolazioni legate agli interventi strutturali e di efficientamento sugli edifici, l’unica possibilità di mantenere la barra dritta sui costi sostenuti è rappresentata dalla riduzione delle imposte. Il dl 11/2023, infatti, già a partire dallo scorso febbraio ha messo in ghiaccio le alternative principali alla detrazione fiscale. Ossia anche lo sconto diretto in fattura; ciò allo scopo di limitare le occasioni di default del sistema, come più volte accaduto nel recente passato.

Una mossa che, in qualche modo, punta a chiudere la questione del blocco sull’acquisto dei crediti. Blocco posto sempre più spesso dalle banche a scanso di potenziali problematiche legate al buon esito dei lavori. E, nondimeno, a limitare al massimo le irregolarità nell’ottenimento delle concessioni attraverso crediti d’imposta fittizi.

Il che, chiaramente, pur restringendo il campo dei possibili abusi, ha messo paletti sempre più stringenti alle stesse procedure di fruizione, concedendo all’Agenzia delle Entrate facoltà di verificare le operazioni di cessione già avviate per riscontrare possibili incongruenze. Anche perché, in effetti, la comunicazione preventiva all’ente deve essere effettuata a norma di legge, o meglio, di decreto (ex art. 121 dl n. 34/2020). Su quelle che saranno poi le procedure di controllo, può far fede una sentenza recente della Corte di Giustizia Tributaria. Tale sentenza risale all’11 aprile scorso, ed è utile per comprendere il raggio d’azione del fisco in ambito Superbonus.

Cessione del credito: quando il fisco controlla (ed eventualmente blocca) le procedure

I controlli dell’Agenzia delle Entrate riguardano i bonus in generale piuttosto che le sole agevolazioni edilizie. Nella fattispecie, l’ente può procedere alla verifica dei cosiddetti profili di rischio, ossia cessioni del credito approvate ma che, a un primo controllo, risultino potenzialmente manchevoli o addirittura artefatte.

In primis, per il committente, sarà necessario espletare l’obbligo di comunicare l’utilizzo del credito di imposta in una procedura di cessione piuttosto che in un’ordinaria detrazione d’imposta. Comunicazione che dovrà pervenire all’Agenzia delle Entrate e in assenza della quale la cessione non potrà di fatto avvenire.

La prima fase di controllo scatta nel momento in cui le comunicazioni di cessione transitano sull’apposita piattaforma dell’AdE, predisposta affinché eventuali irregolarità emergano già nella fase di caricamento. Spetterà quindi al contribuente chiarire la questione, integrando o ripresentando ex novo la propria dichiarazione una volta appurata l’incongruenza o l’anomalia. È chiaro che una tale verifica possa scattare sia nel momento in cui il dichiarativo sia mancante, sia qualora emergano irregolarità. In caso l’ente disponga il blocco definitivo della procedura di cessione, il contribuente potrà comunque utilizzare la detrazione ordinaria, pur nella consapevolezza di incorrere nuovamente in controlli fiscali.

La suddetta sentenza, ad esempio, faceva riferimento a una cessione del credito bloccata in quanto identificata come un caso di “condominio fittizio”. L’alert della piattaforma aveva infatti evidenziato la presenza di un’intestazione dell’immobile a persone fisiche. Questa è stata ritenuta una modalità per attribuire dei bonus non spettante all’impresa titolare dell’appalto.

Riassumendo

A ogni modo, dalla sentenza non si evince il blocco del bonus nella sua sostanza. In pratica, pur a fronte di una limitazione sulla cessione del credito:

  • il contribuente potrebbe comunque usufruire dell’agevolazione secondo la procedura detrattiva ordinaria;
  • qualora l’Agenzia delle Entrate procedesse a dei controlli su una cessione già approvata, interrompendo le procedure di fruizione, il Superbonus (o simili) non riceverebbe un blocco definitivo. Ma solo una limitazione sulla modalità prescelta.