In caso di decesso dell’erede originario che ha acquisito le quote residue del bonus ristrutturazione non fruite dal de cuius, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede. Nei fatti, tale situazione è assimilata alle ipotesi di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene. Ipotesi nelle quali, le quote residue della detrazione fiscale non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 612 del 20 settembre.

La cessione del bonus ristrutturazione in favore degli eredi

La cessione delle quote residue del bonus ristrutturazione in favore degli eredi avviene sulla base di precise indicazioni operative.

Nello specifico, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Rileva dunque la disponibilità dell’immobile. Anche se non è adibito a propria abitazione principale (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.1). La quota di detrazione di un determinato anno può essere detratta dall’erede che al 31 dicembre dello stesso anno aveva la disponibilità dell’immobile. Difatti, se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 5.03.2003 n. 15, paragrafo 2). Se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non avendone più gli altri la disponibilità.

Difatti, l’erede deve avere la disponibilità dell’immobile.

Tali indicazioni sono state ribadite da ultimo nella circolare n°7/e 2021.

La risposta n° 612 del 20 settembre: se muore l’erede la detrazione è persa

Cosa succede se, ricevute le quote residue del bonus ristrutturazione viene a mancare anche l’erede del de cuius?

Ebbene, tale situazione è stata analizzata dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 612 di ieri 20 settembre.

L’Agenzia delle entrate innanzitutto parte dall’assunto in base al quale,

In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non si trasferiscono all’acquirente/donatario. Neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.

Da qui, l’Agenzia ritiene che, in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede. Pertanto, l’istante di cui alla risposta in esame, come erede, non potrà beneficiare delle quote residue acquisite dalla moglie (deceduta) in seguito alla scomparsa del padre che aveva sostenuto le spese.