L’Agenzia delle entrate con la circolare n°19/e dell’8 luglio conferma le condizioni nel rispetto delle quali gli eredi possono usufruire del bonus ristrutturazione.

Ecco in chiaro le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria.

Il bonus ristrutturazioni: interventi agevolabili

Per gli interventi di ristrutturazione effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale è riconosciuta una detrazione Irpef del 50%. La stessa è calcolata su un importo max di spesa pari a 96.000 €. Il beneficio è fiscale è usufruibile in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali di pari importo.

Come da previsioni del D.L. 34/2020, c.d decreto rilancio, la stessa può anche essere oggetto di cessione a soggetti terzi, comprese le banche.

Difatti, sono agevolabili i seguenti interventi:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Detto ciò, gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolati solo se effettuati su parti condominiali. Al contrario, se effettuati su singole unità immobiliari non danno diritto a detrazione alcuna. A meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione (Fonte guida Agenzia delle entrate).

Ad esempio, la detrazione spetta per realizzazione e miglioramento dei servizi igienici; sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso; rifacimento di scale e rampe, ecc.

Soggetti beneficiari: detrazione anche per il convivente more uxorio

Circa l’ambito soggettivo del beneficio fiscale in esame, possono richiedere la detrazione, rilevato l’effettivo sostenimento della spesa:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • il componente dell’unione civile
  • il convivente “more uxorio”ecc.

Cosa accade laddove l’avente diritto alla detrazione viene a mancare? 

Nella circolare n° 19/dell’8 luglio  ” Guida alla dichiarazione dei redditi 2020″, l’Agenzia delle entrate ha ribadito le indicazioni fornite nel corso del tempo.

Il trasferimento della detrazione in capo agli eredi: rileva la disponibilità dell’immobile

In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero  all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Rileva dunque la disponibilità dell’immobile. Anche se non è adibito a propria  abitazione principale (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.1).

La quota di detrazione di un determinato anno N può essere detratta dall’erede che al 31 dicembre dello stesso anno aveva la disponibilità dell’immobile.Difatti, se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 5.03.2003 n. 15, paragrafo 2). Se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non avendone più gli altri la disponibilità.

La detrazione spetta agli eredi solo in riferimento agli anni per i quali si ha la detenzione diretta dell’immobile. Se ad esempio, in uno specifico anno l’immobile è destinato a locazione, anche solo per pochi mese, si perde la detrazione. Per quella specifica quota annuale. Anche la locazione breve/turistica fa perdere il diritto alla detrazione nell’anno in cui la stessa è avvenuta.

Vendita o donazione da parte dell’erede: la detrazione non si trasferisce

In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione  non si trasferiscono all’acquirente/donatario. Neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità. Contrariamente a quanto avviene laddove il trasferimento è effettuato dal primo avente causa ossia colui che ha sostenuto le spese di ristrutturazione. In tale ipotesi, nell’atto di compravendita si può optare per il trasferimento o meno della detrazione residua.

Inoltre, laddove il de cuius era in affitto nell’immobile oggetto di lavori, la stessa può essere trasferita all’erede. Detto ciò, l’erede deve comunque conservare la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.1).

Comodato e usufrutto:

Nell’ipotesi di comodato:

  • la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario in quanto non subentrano nel contratto;
  •  nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante, questi potrà portare in detrazione le rate residue. in qualità di proprietario dell’immobile.

Ciò è dovuto al fatto che ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene (Circolare 6.05.2016, n. 18, risposta 3.2).

Difatti, indicazioni simili  valgono in caso di usufrutto. La detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario atteso che il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea. Nell’ipotesi in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979 del c.c.).Tuttavia, nell’ipotesi in cui erede dell’usufruttuario sia il nudo proprietario dell’intero immobile questi potrà portare in detrazione le rate residue in qualità di proprietario dell’immobile. E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene.