La trasmissione della certificazione unica all’Agenzia delle entrate da parte dei datori di lavoro può avvenire in termini differenti. In alcuni casi, fermo restando un’unica tempistica per la consegna, l’invio all’ADE al lavoratore può essere rinviata al 31 ottobre. Termine che coincide con l’ultimo giorno per l’invio della dichiarazione dei sostituti d’imposta. Il riferimento è al modello 770.

L’invio tardivo della CU al lavoratore è ammesso in tutti quei casi i redditi inseriti nella certificazione unica non siano dichiarabili con la dichiarazione dei redditi precompilata.

C’è da dire però che la riforma fiscale, con il D.Lgs n°1/2024, prevede un ampliamento dei redditi dichiarabili con la precompilata, stabilendo inoltre che la stessa sia predisposta anche per i titolari di partita iva.

Dunque, come stretta conseguenza, si riducono e di molto le casistiche rispetto alle quali è possibile rimandare la trasmissione della certificazione  dal 16 marzo al 31 ottobre.

Vediamo cosa cambia con la riforma fiscale e con in connessi provvedimenti attuativi che dovrebbero arrivare da qui a breve.

La certificazione unica 2024. Trasmissione al Fisco e consegna al lavoratore

Accedendo al portale dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata alla certificazione unica 2024, viene ribadito che:

La certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 16 marzo, sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario”. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2024.

Dunque, possono essere individuate due distinte ipotesi:

  • CU con redditi dichiarabili con la precompilata (ad esempio redditi da lavoro dipendente), trasmissione al Fisco e consegna al 16 marzo;
  • CU con redditi non dichiarabili con la precompilata, consegna al percepiente entro il 16 marzo, trasmissione al Fisco entro il 31 ottobre. 

Fatta tale necessaria ricostruzione, veniamo alle novità della Riforma fiscale e alle ripercussioni rispetto alla data del 31 ottobre.

Certificazione unica, 16  marzo o 31 ottobre per l’invio? La riforma cambia le regole

L’art. 2 del D.Lgs n°1/2024 allarga la platea dei beneficiari della dichiarazione precompilata. Addirittura per i titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione è prevista la dichiarazione semplificata 2024. Viene previsto che la precompilata, da quest’anno, verrà man mano completata con ulteriori redditi dichiarabili. Compresi quelli da partita iva.

Da qui, si riducono e di molto le casistiche di redditi non dichiarabili con la precompilata.

A oggi, sono un esempio di redditi che possono essere dichiarati con il 730 precompilato ( o anche tramite 730 ordinario):

  • redditi da lavoro dipendente, pensione;
  • diritti d’autore;
  • indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
  • prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  • redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio, provvigioni corrisposte per pre- stazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari.

Al contrario, è obbligatorio utilizzare il modello Redditi, per:

  • redditi da lavoro autonomo abituale;
  • indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
  • provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario/plurimandatario;
  • provvigioni corrisposte a mediatori;
  • provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
  • ecc.

In tutti questi casi l’utilizzo della precompilata è escluso.

Cosa prevede la riforma fiscale?

Con la riforma fiscale viene disposto che (art. 2 D.Lgs 1/2024):

A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

Dunque a breve dovrebbe arrivare un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che inizierà ad amplierà i redditi da precompilata. Inoltre, l’art.19 del decreto citato prevede l’estensione della dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita iva.

Come stretta conseguenza, la lista dei redditi non dichiarabili con la precompilata si ridurrà e di molto. Cosicché solo in pochissimi casi sarà possibile rimandare l’invio della certificazione unica al 31 ottobre. Staremo a vedere quale sarà la tempestività con la quale saranno adottati i provvedimento del Fisco.

Infine si tenga anche conto che dal 2025, i compensi dei forfetari non saranno più oggetto di C.U.

Riassumendo…

  • La certificazione unica deve essere consegnata dal datore di lavoro ( o dal committente) al lavoratore entro il 16 marzo;
  • l’invio all’Agenzia delle entrate deve essere effetto entro la stessa data;
  • in alcuni casi, è possibile rinviare la trasmissione all’ADE della CU al lavoratore al 31 ottobre;
  • in conclusione, la riforma fiscale riduce queste casistiche di invio “tardivo”.