Entro il 16 marzo deve essere inviata all’Agenzia delle entrate la certificazione unica 2022, relativa al periodo d’imposta 2021. La data del 16 marzo deve essere rispettata in riferimento alla certificazione di redditi che possono dichiarati con la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il sistema telematico tramite il quale è inviata la certificazione unica, all’atto dell’invio della stessa, rilascia in prima battuta una specifica ricevuta di invio.

Basta solo questa per evitare sanzioni oppure bisogna attendere altre ricevute dall’Agenzia delle entrate?

La certificazione unica entro il 16 marzo

Devono presentare la CU entro il 16 marzo, i sostituti d’imposta che nel 2021 hanno corrisposto redditi da lavoro dipendente nonchè le ulteriori tipologie reddituali (vedi istruzioni di compilazione C.U. 2022):

  • utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di
    processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
  • utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto
    è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
  • levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
  • indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
  • redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule
    e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti
    dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es.eredi e legatari dell’autore e inventore);
  • redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formulee informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepitida soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;
  • prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  • ecc.

Difatti, si tratta di redditi dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La verifica delle ricevute di invio

Le istruzioni di compilazione della certificazione unica, specificano che il flusso dei dati della certificazione unica deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

  • direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione,
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Attenzione, il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Il servizio telematico restituisce:

  • immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e
  • soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui
    dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.

Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.

Le sanzioni in caso di errori

Le sanzioni in caso di errori sono ben individuate dall’art. 4, comma 6-quinques del DPR 322/1998.

Nello specifico;

per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e’ effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione e’ correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione e’ ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

La sanzione non si applica anche nell’ipotesi in cui le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (Circolare M.E.F. n°195/1999).