Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, delle certificazioni uniche 2022, è fissato al 16 marzo 2022. 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. I compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario rientrano in tale ultima casistica.

Tali compensi devono essere indicati con specifici codici, diversi da quelli dello scorso anno. Ma questa non è l’unica novità.

Certificazione unica forfettari. Le novità 2022

Rispetto alla certificazione unica 2021, periodo d’imposta 2020, la certificazione unica 2022 presenta delle novità.

Tali novità riguardano anche i compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario.

Infatti, nel punto 6 della certificazione unica, nella sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, per i compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario (codifica tipologia reddituale “A”), deve  essere indicato il codice 24, ex codice 12 CU 2021. Inoltre, i redditi esenti ovvero le somme che non costituiscono reddito, ad esempio, si pensi alle spese anticipate in nome e per conto, dovranno essere indicate nel punto 7 con il codice 22,  ex codice 8 CU 2021.

Per indicare i compensi corrisposti ai contribuenti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (ex art. 27 D.L. 98/2011), da quest’anno si utilizza il codice 21 (Ex codice 7 CU 2021).

Le sanzioni in caso di errori

Attenzione a non commettere errori nella compilazione della certificazione unica.

L’art. 4, comma 6-quinques del DPR 322/1998, individua le sanzioni applicabili per violazioni legate all’omessa/tardiva trasmissione delle certificazioni uniche.

Nello specifico:

per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e’ effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

Se la certificazione e’ correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione e’ ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.

La sanzione non si applica anche nell’ipotesi in cui le comunicazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto (Circolare M.E.F. n°195/1999).

Si ponga attenzione al fatto che anche l’omessa/tardiva consegna della C.U. al lavoratore potrebbe comportare l’applicazione di un’ulteriore sanzione. Quella da 250 a 2.000 €, come da art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 471/1997. Tale sanzione non dovrebbe trovare applicazione laddove il contribuente venga in possesso della CU oltre il termine del 16 marzo/31 ottobre  ma comunque nel termine utile per permettere al sostituito di indicare i dati reddituali in dichiarazione dei redditi.