C’è tempo fino al 16 marzo per inviare all’Agenzia delle entrate la certificazione unica 2022, periodo d’imposta 2021. L’invio riguarda i redditi che possono essere riportati nella dichiarazione dei redditi precompilata. Entro la stessa data, la certificazione unica, modello sintetico, deve essere consegnata a colui in favore del quale è stato corrisposto il reddito o compenso. Tecnicamente chi corrisponde il compenso soggetto a ritenuta è il sostituto d’imposta, colui che subisce la ritenuta è il sostituito.

Prima dell’invio è opportuno fare dei controlli e soprattutto decidere se effettuare un unico flusso di invio o separato per i redditi da lavoro autonomo.

La certificazione unica 2022

La scadenza del 16 marzo per l’invio della certificazione unica riguarda la corresponsione da parte del datore di lavoro o committente di quei redditi che possono essere riportati nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Nello specifico, la scadenza riguarda i sostituti d’imposta che nel 2021 hanno corrisposto redditi da lavoro dipendente nonchè le ulteriori tipologie reddituali (vedi istruzioni di compilazione C.U. 2022):

  • utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di
    processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
  • utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto
    è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
  • utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
  • levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
  • indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
  • redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule
    e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (eredi e legatari dell’autore/inventore);
  • ecc.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.

Si pensi ad esempio ai redditi da lavoro autonomo occasionale. Redditi per i quali di recente è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva.

Flusso unico o separato

L’invio può essere effettuato direttamente dal sostituto d’imposta o da un intermediario abilitato. Qual è ad esempio il commercialista.

Nelle istruzioni di compilazione della CU 2022, è specificato che:

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

I controlli per evitare le sanzioni

Prima dell’invio è opportuno verificare i dati previdenziali e fiscali del lavoratore, riportati nella certificazione unica. L’obiettivo è evitare possibili sanzioni da parte del Fisco.

Una volta inviata la certificazione unica, bisogna verificare le ricevute rilasciate dal sistema telematico di invio.

Nello specifico, il servizio telematico restituisce:

  • immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e
    soltanto in seguito, fornisce all’utente una
  • ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.

Quest’ultima è la sola ricevuta che attesta il corretto invio dei dati.