Il D.L 146/2021, c.d decreto fiscale, ha introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività di impresa. L’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

La comunicazione deve essere inviata entro termini precisi.

Ecco quali sono le tempistiche da rispettare per evitare l’applicazione di specifiche sanzioni.

La comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale

La L.

n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha previsto nuovo obbligo di comunicazione preventiva finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. La novità è stata inserita  con una modifica al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

Tale articolo dispone che:

con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n° 29 dell’11 gennaio 2022 ha analizzato le novità in parola fornendo specifiche istruzioni operative.

Entro quando va inviata la comunicazione?

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dal 21 dicembre in avanti,  data di entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota in parola.

Attenzione, la comunicazione andava effettuata entro il 18 gennaio:

  • per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota ossia alla data dell’11 gennaio, nonché
  • per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati.

Inoltre, per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota dell’Ispettorato del lavoro, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

In caso di violazione degli obblighi in parola, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.