Si sente spesso parlare della possibilità di tassare gli affitti abitativi con la cedolare secca al 10%. Non tutti però conoscono le effettive condizioni da rispettare ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria del 21%.

In questo approfondimento facciamo chiarezza sull’applicabilità della cedolare secca con l’aliquota al 10%.

La cedolare secca al 10%: quando è possibile applicarla?

La possibilità di applicare la cedolare secca al 10% riguarda soltanto i contratti di locazione a canone concordato vale a dire quelli stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3 e 8 della legge n.

431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del Dl n. 551/1988, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe. Si veda a tal proposito la delibera CIPE n°37 del 1985. La stessa aliquota potrebbe trovare applicazione anche per i contratti  stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi.  Con delibera nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 47/2014,  decreto Casa (27 maggio 2014).

L’aliquota ridotta è applicabile anche ai contratti transitori (ossia di durata da un minimo di un mese a un massimo di diciotto mesi), a condizione che siano stipulati a canone concordato e riguardino abitazioni ubicate nei predetti comuni (circolare 8/E del 7 aprile 2017, paragrafo 1.1).

Contratti a canone concordato: com’è definito il canone di locazione?

Con i contratti a canone concordato (durata 3+2), il canone, la durata del contratto di locazione ed altre condizioni contrattuali sono definiti sulla base di quanto stabilito in appositi accordi stabiliti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 Gennaio 2017, sono stati ridefiniti, tra l’altro, i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.

431.

Sul sito del proprio comune di residenza è possibile verificare la presenza di tali accordi territoriali.

Gli accordi territoriali prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone di locazione che costituiscono, rispettivamente, il limite minimo e massimo di una o più fasce di oscillazione. Ai fini dell’individuazione del canone si tiene conto di elementi oggettivi quali ad esempio: la presenza di: riscaldamento autonomo, box auto, ascensore, balconi, luminosità locali ecc.

Il locatore che intende optare per la cedolare secca al 10% potrà fissare un canone di locazione entro i limiti individuati dagli accordi territoriali.