Incompatibilità tra l’iscrizione nell’Elenco Unico Nazionale dei soggetti abilitati alla rappresentanza dei contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie (c.d. tributarista) e la partecipazione a società di servizi avente ad oggetto attività accessoria e complementari a quella di tributarista stesso.

È questo l’oggetto dei chiarimenti dati del MEF (Ministero dell’economia e finanze) in una recente risoluzione pubblicata sul proprio sito istituzionale.

Chi è il tributarista

Il caso affrontato, dunque, è quello di un soggetto che svolge l’attività di tributarista, quale libero professionista, ma che è anche socio di una società che svolge attività accessoria alla sua.

Il MEF, nella Risoluzione, in primis richiama la definizione di attività di tributarista, la quale

“consiste nel fornire alla clientela consulenza in ambito fiscale, amministrativo, tributario, la redazione della contabilità così come prevista dall’ordinamento civilistico e tributario, la redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e le attività ad esse connesse.

Per i soggetti abilitati (iscritti ai Ruoli Tributi delle Camere di Commercio e/o ex dipendenti della Pubblica amministrazione individuati dalle norme sopra richiamate) viene altresì svolta l’attività di assistenza e rappresentanza del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie”.

L’attività di tributarista può essere svolta sia nella forma di attività autonoma di libera professione sia nella forma di società (personali, di capitali o cooperativa)

Soggetti già abilitati all’attività di tributarista: chi sono?

Secondo poi quando previsto dall’art. 12, comma, 3, lett. e), del D. Lgs. n. 546/92, sono abilitati a svolgere l’attività di assistenza tecnica del contribuente dinanzi alle Commissioni tributarie

“i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’IRAP e l’IRES”.

Le incompatibilità con l’attività di tributarista

Tuttavia, chi svolge o intende svolgere l’attività di tributarista dinanzi alle Commissioni tributarie, deve fare i conti con le incompatibilità previste dall’articolo 9 del Decreto ministeriale n. 106 del 2019, ai sensi di quale l’attività di assistenza tecnica è, altresì, incompatibile con:

  • l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale;
  • con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società aventi come finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite;
  • con la qualità di amministratore unico presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione (incompatibilità non prevista per la gestione di patrimoni individuali o familiari.

Nella risoluzione in commento, pertanto il MEF giunge a concludere che l’attività di tributarista nella forma della professione autonoma individuale è compatibile con la figura di socio solo laddove il tributarista non rivesta nella società stessa la qualifica di

  • socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale;
  • amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.

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