Il presupposto IMU, come noto, è il possesso di immobili sul territorio nazionale. Dove per possesso si intente la proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.).

L’IMU, inoltre, ricordiamo è un tributo che finisce nelle casse del comune in cui si trovano gli immobili ed è un’imposta dovuta (per anno solare) in funzione della percentuale di possesso e mesi di possesso. Si conteggia per intero il mese i cui il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso si compone.

Questo significa anche che se, ad esempio, una casa è in comproprietà al 50% tra due persone, ciascuna di esse, per la sua quota di proprietà, dovrà pagarci l’IMU (salvo che si rientri in qualche caso di esenzione).

In redazione è giunto un quesito in merito. In dettaglio, un lettore ci dice che ha una casa in “multiproprietà” con altre 10 persone. Ognuno di loro utilizza la casa per un certo periodo dell’anno (diverso l’uno dagli altri) per fare le vacanze. Ci chiede, in questo caso, come si deve procedere per il pagamento dell’IMU.

La multiproprietà

Il fenomeno della multiproprietà è molto diffuso tra coloro che intendono garantirsi la possibilità di sfruttare la proprietà di una casa solo per determinati periodo dell’anno, intercambiandosi con gli altri possessori.

In estrema sintesi, nella multiproprietà più soggetti sono pieni proprietari di un immobile il quale è goduto da ciascuno solo per una frazione limitata dell’anno. Quindi, ciascun proprietario gode della disponibilità solo per un periodo parziale dell’anno.

Per la restante parte dell’anno, si mantiene la proprietà del bene ma non se ne può avere godimento.

L’IMU nella multiproprietà

Detto ciò, poiché come detto, il presupposto dell’IMU è il possesso, intendendo per tale, la proprietà o altro diritto reale di godimento, ne deriva che in caso di “multiproprietà”, il carico dell’imposta e su ciascun singolo multiproprietario in base alle singole quote di proprietà (e ciò anche se la disponibilità effettiva e solo per determinati periodi dell’anno).

A stabilire le regole per il pagamento è il comma 768 legge di bilancio 2020. Qui è espressamente detto che:

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Vale, dunque, la stessa regole prevista per il pagamento IMU sull’edificio condominiale. Pertanto, a versare “materialmente” il tributo deve provvedere l’amministratore, ma ciascun multiproprietario deve partecipare alla spesa in funzione della quota di multiproprietà. Nel caso di assenza di amministratore vale la stessa regola di ripartizione della spesa ed al pagamento può provvedere qualsiasi multiproprietario incaricato.

Riassumendo

  • il presupposto IMU è il possesso dell’immobile, intendendo per possesso la proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.)
  • la multiproprietà è quel fenomeno in cui più soggetti sono proprietari di un certo immobile ma ne possono godere della disponibilità solo per un periodo parziale dell’anno. Ogni multiproprietario ha il suo periodo di godimento
  • la legge sull’IMU della multiproprietà (comma 768 legge bilancio 2020) dice che in questi casi a pagare “materialmente” il tributo è l’amministratore del bene.