Quando parliamo di condominio, è sempre bene distinguere tra edificio condominiale (parti comuni a tutti gli abitanti del condominio) e singoli appartamenti o locali che lo compongono. La distinzione è di fondamentale importanza. La proprietà delle parti comuni è condivisa tra i condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà. E questo aspetto incide anche sull’IMU condominiale.

Presupposto del tributo ricordiamo è il possesso di immobili. Dove per possesso deve intendersi il titolo di proprietà o altro titolo reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, ecc.).

Il soggetto passivo dell’IMU, quindi, è il possessore. Non lo sono, invece, il locatario (inquilino) e il comodatario.

Sul singolo appartamento che fa parte del condominio, l’IMU la paga il proprietario o chi altro ha su quell’appartamento un diritto reale di godimento. Se quell’appartamento è abitazione principale c’è esenzione IMU (se di categoria catastale non di lusso).

Come per gli altri casi, anche l’IMU condominiale si paga in acconto e saldo. L’acconto IMU 2023 scade il 16 giugno 2023 e il saldo è da pagarsi entro il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre è sabato).

L’IMU condominiale

Le parti comuni dell’edificio condominiale possono o non possono essere dotate di autonoma rendita catastale. Se dotate di rendita catastale allora su di esse bisogna pagare l’IMU. Al pagamento sono tenuti tutti i condomini in funzione dei millesimi di proprietà.

Si pensi, ad esempio, al locale destinato alla lavanderia, oppure all’appartamento in cui viene messo ad abitare il portiere e non di proprietà di quest’ultimo.

Su tali locali è dovuta l’IMU condominiale. E qui entra in gioco il comma 768 della legge di bilancio 2020 ai sensi del quale

Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Chi deve provvedere al pagamento

Quindi, al pagamento materiale dell’IMU condominiale provvede l’amministratore, ma ciascun condomino deve partecipare alla spesa in funzione dei millesimi di proprietà. Nel caso di condominio senza amministratore (condominio minimo) vale la stessa regola di ripartizione della spesa ed al pagamento può provvedere qualsiasi condomino incaricato.

Le parti comuni del condominio indicate dall’art. 1117 numero 2) del codice civile sono le aree destinate a parcheggio nonché’ i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune.

In merito alla casa del portiere, se di proprietà esclusiva di quest’ultimo è lui stesso ad essere l’unico soggetto passivo IMU e non anche gli altri condomini.