Una volta ottenuta la rateazione delle somme richieste dall’Agente della riscossione, Ex Equitalia, quali sono le situazioni al verificarsi delle quali il contribuente perde il diritto ad effettuare il pagamento dilazionato del debito? Le ipotesi di decadenza del piano di rateazione della cartella esattoriale o dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o dell’avviso di addebito Inps se affidati per il recupero all’ADER,  possono essere legate all’insolvenza del pagamento di un certo numero di rate.

Tuttavia questa non è l’unica ipotesi di decadenza della rateazione per privati e imprese.

Ecco tutto quello che bisogna sapere per evitare di decadere dal piano di rateazione con l’Agenzia delle entrate-riscossione.

La decadenza delle rate delle cartelle esattoriali

L’art.19 del DPR 602/73, al comma 3, dispone che n caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

  • il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  • l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e’ immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  • il carico puo’ essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione puo’ essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Inoltre, oltre a quanto detto sopra, sono cause oggettive di decadenza della rateazione:

  • assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
  • decesso del richiedente;
  • società cancellate dal registro delle imprese.

Le regole Covid-19. Decadenza più  lunga fino a 18 rate

In base a quanto detto sopra, il debitore decade dalla rateazione se non paga 5 rate anche non consecutive.

Tuttavia, i vari decreti emergenziali che si sono susseguiti nel corso della pandemia hanno previsto delle regole di decadenza più soft.

Coordinando le varie disposizioni emergenziali e non, è possibile affermare che:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale”);
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori”);
  • le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, decadono al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Se si decade occorre pagate tutto il residuo

Una volta decaduti dal piano di rateazione della cartella esattoriale, il debito  puo’ essere nuovamente rateizzato.

Solo se all’atto della presentazione della richiesta di rateazione, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione puo’ essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

Attenzione, grazie al D.L. 228/2021, decreto Milleproroghe, post conversione in legge, i decaduti da precedenti piani di rateazione possono richiedere nuove rate senza saldare quelle scadute.

Nello specifico, tale possibilità riguarda i contribuenti con piani di rateizzazione, anche di cartelle esattoriali, decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione (8 marzo 2020-21 febbraio 2020 per i soggetti della c.d. zona rossa, DPCM 1° marzo 2020), conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27).