I contribuenti decaduti da rateazioni di cartelle esattoriali prima della data dell’8 marzo, data di inizio della sospensione dell’attività di riscossione causa emergenza Covid, possono presentare per gli stessi debiti una nuova istanza di rateazione, senza che sia necessario saldare le rate scadute.

La nuova richiesta di rateazione potrà essere presentata entro il 30 aprile 2022, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021. A prevederlo è il D.L. 228/2021, decreto Milleproroghe, post conversione in legge.

L’agevolazione introdotta con il Decreto Ristori

Con l’art.

13-decies,  comma 5, D.L. 137/2020, c.d decreto Ristori, è stato disposto che, entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione, anche di cartelle esattoriali, decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), potevano presentare una nuova richiesta di dilazione.

Ciò poteva avvenire:

  • entro il 31 dicembre 2021, senza che fosse stato necessario saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento,
  • in deroga alle regole generali, ex art. 19 del DPR 602/73.

La sospensione dell’attività di riscossione è avvenuta a partire: dalla data dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa”, allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020.

Dunque i contribuenti con piani di dilazione decaduti prima delle suddette date 8 marzo/21 febbraio, potevano richiedere una nuova rateazione, per gli stessi debiti e senza saldare le rate scadute e non pagate.

La novità nel decreto Milleproroghe

Grazie al decreto Milleproroghe, la Camera nella Gionata di ieri ha votato la fiducia sul testo di conversione in legge del decreto, la richiesta di rateazione per i carichi sopra individuati potrà essere presentata entro il 30 aprile 2022.  Difatti viene prorogata la possibilità di rateizzare nuovamente i debiti in riferimento ai quali il contribuente è già decaduto da una dilazione prima della data dell’ 8 marzo o del 21 febbraio.

Senza che sia necessario saldare le rate scadute.

Attenzione, per tali richieste di dilazione non si applica il termine lungo di decadenza.

A tal proposito, è utile ricordare che, in base alle regole ordinarie, ex art.19 del DPR 602/73,  la decadenza del piani di rateazione si ha in caso di mancato pagamento di 5 di rate, anche non consecutive.

Tuttavia, considerando le norme di carattere emergenziali introdotte nel periodo Covid:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale”);
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori”).

Attenzione, per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

I contribuenti interessati dalle novità del decreto Milleproroghe dovranno tenere a mente tale ultima precisazione.