Grazie al decreto fiscale approvato Venerdì scorso dal Governo, i contribuenti avranno più tempo per pagare le cartelle esattoriali sospese per Covid-19.

La sospensione delle cartelle per Covid-19

Il blocco dell’attività di riscossione nel periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021,  prevedeva anche la sospensione di tutti i pagamenti in scadenza nello stesso periodo.

L’8 marzo è la data a partire dal quale è stata disposta la prima sospensione dell’attività di riscossione. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.

d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorreva dal 21 febbraio 2020.

Difatti, sono stati oggetto di sospensione i pagamenti relativi ai seguenti atti affidati per il recupero all’Agente della riscossione:

  • cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli dall’INPS;
  • ecc.

I pagamenti sospesi andavano effettuati entro il 30 settembre. In unica soluzione. Fermo restando che il contribuente può beneficiare della misura di favore prevista dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Decreto che ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

Nello specifico, relativamente ai piani di rateizzazione in essere (non decaduti) all’8 marzo 2020 o richiesti entro il 31 dicembre 2021, il contribuente decade dalla rateazione delle cartelle esattoriali in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. Invece delle cinque ordinariamente previste.

Dunque, entro la scadenza del 30 settembre, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, hanno dovuto pagare tante rate quanto bastavano per evitare la decadenza dal beneficio della dilazione.

La novità del decreto fiscale

Con il nuovo decreto fiscale, il Governo interviene per agevolare la ripresa dei pagamenti.

Nello specifico, per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione per Covid-19, è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Il salvagente dei 18 mesi si applica anche a chi, alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, risulta decaduto dai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo. Chi è già andato oltre le 18 rate non pagate, entro il 31 ottobre deve rientrare nel nuovo limite.

Per le restanti rateizzazioni riferite a richieste presentate dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.

Per le richieste di rateazioni richieste dal 2022 si tornerà alle regole ordinarie, ex art.19 del DPR 602/73. Difatti si decadrà dalla rateazione dopo 5 rate non pagate.