Dal 1° settembre 2021, è ripresa l’attività di riscossione. Dunque, l’Agenzia delle entrate riscossione, ha riattivato la notifica delle cartelle esattoriali nonché’ l’avvio delle tipiche procedure esecutive e cautelati, pignoramento, fermo amministrativo, ipoteche ecc.

Ripresa l’attività di riscossione, è utile ricordare quali sono i termini di notifica delle cartelle esattoriali.

Entro quando l’Agente della riscossione deve notificarci la cartella esattoriale pena la validità della contestazione? In materia di Irpef e Iva quali sono le tempistiche da rispettare?

Ecco un quadro completo sui termini di notifica delle cartelle esattoriali.

La ripresa dell’attività di riscossione

Con la ripresa dell’attività di riscossione, il contribuente può nuovamente essere destinatario di cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate. Si deve trattare di carichi affidati all’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, per il recupero. Sulle cartelle esattoriali, l’ADER deve rispettare precisi termini di notifica. Termini di notifica che sono differenziati a secondo della tipologia di carico da contestare al contribuente.

La notifica delle cartelle esattoriali per l’Irpef e l’Iva

I termini di notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in relazione ai diversi tipi di controllo (Fonte guida Agenzia delle entrate).

Di seguito i principali termini di notifica delle cartelle esattoriali:

  • controlli automatici delle dichiarazioni (artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972), la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata, se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata);
  • controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del Dpr 600/1973), cartella esattoriale entro 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazioni;
  • somme dovute in base agli accertamenti degli uffici del Fisco, 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
  • atti di recupero emessi a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 27, comma 20, Dl 185/2008), 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo;
  • somme dovute a seguito della decadenza dalla rateazione degli esiti del controllo automatico e formale delle dichiarazioni o degli istituti definitori (avvisi bonari-art. 15-ter del Dpr n. 602 del 1973), 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione.

Per il recupero delle somme erroneamente rimborsate (maggiorate degli interessi), invece, la relativa cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato disposto il rimborso non spettante o, se il termine è più ampio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

La dichiarazione integrativa e la notifica delle cartelle esattoriali

Indicazioni specifiche valgono laddove il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa. Ad esempio, ipotizziamo che il contribuente ha omesso o ha indicato in misura inferiore a quella spettante una detrazione. In tale caso, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione, il termine per notificare la cartella esattoriale derivante dall’attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni integrative, decorre dalla data di presentazione dell’integrativa.

Anche il termine per l’attività di accertamento del Fisco, ex art.43 del DPR 600/73 decorre dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa. Solo per gli elementi oggetto di modifiche.