I contribuenti che, prima della pandemia, sono decaduti da piani di dilazione in essere, entro il 31 dicembre 2021, possono richiedere una nuova rateazione, senza prima saldare le rate scadute. Al contrario, i contribuenti che beneficano della sospensione dei pagamenti fini al prossimo 30 aprile 2021, in caso di decadenza della rateazione, per richiedere un nuovo piano, dovranno pagare tutte le rate scadute. La durata del nuovo piano di dilazione non potrà essere superiore al numero di rate non ancora scadute alla data della nuova richiesta di dilazione.

La sospensione cartelle esattoriali Covid-19

Il D.L. 41/2021, decreto Sostegni, ha prorogato la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile 2021. La proroga è stata attuata intervenendo sull’art.68 del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia. Fino al 30 aprile, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, non potrà notificare nuove cartelle, avvisi di addebito Inps o avvisi di accertamento esecutivi. Lo stop alle notifiche riguarda i carichi che sono stati già affidati all’Agente della Riscossione per il loro recupero. E’ sospesa anche l’attivazione di nuove procedure cautelari ed esecutive. Dunque sono sospesi anche i fermi amministrativi.

Cartelle esattoriali: sospensione per tutti i pagamenti in scadenza entro il 30 aprile

La sospensione delle cartelle esattoriali riguarda anche tutti i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, entro il 31 maggio 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. La sospensione riguarda anche i piani di dilazione in essere. A tal proposito, se abbiano una cartella che stiamo pagando a rate con scadenze nel periodo 8 marzo 2020-30 aprile 2021, possiamo sospenderne il pagamento. Senza che ciò comporti la decadenza del piano di rateazione.

Ciò non toglie che se volessimo comunque procedere al versamento nulla ci impedisce di farlo. I versamenti sospesi legati a piani i rateazione in essere devono essere effettuati sempre in unica soluzione entro il 31 maggio 2021.

Se non riusciamo a pagare tutte le rate scadute, entro precisi limiti, possiamo comunque mantenere la rateazione.

Infatti, Il  D.L. 34/2020, “Decreto Rilancio”, ha portato da 5 a 10 il numero massimo delle rate non pagate, anche non consecutivamente, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione. Per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020. Tale agevolazione è estesa anche a: tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

Le regole Covid-19 per i pagamenti rateizzati e le nuove rateazioni: le previsioni del Decreto Ristori

Il D.L. 137/2020, decreto Ristori, ha introdotto delle misure di favore circa la rateazione della cartelle esattoriali.

Infatti,

  1. per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover presentare l’ISEE;
  2. per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020: il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione 8 marzo 2020-30 aprile 2021:  è possibile richiedere una rateizzazione.

Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 maggio 2021. Si vedano a tal proposito le FAQ dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

I piani di rateazione decaduti prima della pandemia

Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Ciò, avviene in deroga alla previsioni di cui all’art.19 del DPR 602/73.

Infatti, al comma 3-bis è disposto che:

il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.

Attenzione, tale previsione di favore non riguarda coloro che beneficiano della sospensione dei pagamenti. Infatti, i contribuenti che beneficano della sospensione dei pagamenti fini al prossimo 30 aprile 2021, in caso di decadenza della rateazione, per richiedere un nuovo piano, dovranno pagare tutte le rate scadute. La durata del nuovo piano di dilazione non potrà essere superiore al numero di rate non ancora scadute alla data della nuova richiesta di dilazione.

Sospensione cartelle esattoriali: un esempio pratico

Ipotizziamo che un contribuente a dicembre 2019 ha ricevuto la comunicazione di presa in carico da parte dell’Agente della Riscossione di un accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate. Per tale debito ha richiesto la rateazione ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73. Nella circolare n° 5/E 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi, la sospensione dei pagamenti si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato (ex art.19 del DPR 602/73).

Detto ciò, con piani di dilazione ancora in essere, dovrebbero essere sospese 14 rate ossia quelle in scadenza da marzo 2020 a aprile 2021. Le rate sospese devono essere pagate entro il 31 maggio 2021. Alla stessa data deve essere pagata la rata con scadenza maggio 2021. In totale sono 15 rate.

In base a quanto detto sopra circa la decadenza del piano dopo 10 rate non pagate, il contribuente evita la decadenza del piano pagando almeno 5 rate di quelle sospese più quella in scadenza entro fine maggio (6 rate).

Un conto piuttosto salato considerato l’attuale contesto economico in cui versano famiglie e imprese.

In caso di decadenza dalla rateazione, colui che ha beneficiato della sospensione dei pagamenti per Covid-19, potrà richiedere un nuovo piano di rateazione solo se pagherà tutte le rate scadute. La durata del nuovo piano di dilazione non potrà essere superiore al numero di rate non ancora scadute alla data della nuova richiesta di dilazione.

Di certo, un trattamento troppo penalizzante per chi beneficia della sospensione delle cartelle esattoriali rispetto a chi era stato insolvente prima della pandemia da Covid-19.