Il D.L. Sostegni ha prorogato la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile 2021. Fino alla stessa data sono sospesi tutti i pagamenti legati a cartelle, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS, ecc; se si tratta di carichi già affidati per la riscossione. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2021. Non è escluso, visto il protrarsi della pandemia, che il termine sia ulteriormente prorogato. Nella sospensione dei pagamenti rientrano anche le rate delle cartelle, avvisi ecc.

Inoltre, se abbiamo ricevuta una cartella, i cui termini di pagamento scadono nel periodo di sospensione, anche durante lo stesso periodo, possiamo richiedere la rateazione degli importi dovuti. Beneficiando delle misure di favore previste dal D.L. 137/2020.

D.L. Sostegni e sospensione cartelle: pagamenti rateali in stand by

La pubblicazione del D.L. 41/2021, D.L. Sostegni, ha reso pienamente operativa la proroga della sospensione dell’attività di riscossione al 30 aprile 2021. Fino a tale data, l’Agente della riscossione non potrà notificare nuove cartelle, avvisi di addebito INPS nè avvisi di accertamento. Atti già affidati per il recupero all’Agente della riscossione.

Fino alla stessa data, durante il periodo di sospensione, quindi fino al 30 aprile 2021, Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

La sospensione opera anche per i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, entro il 31 maggio 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Sospensione cartelle: pagamenti al 31 maggio.

La proroga si applica anche agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, nonché alle ingiunzioni e agli atti di accertamento esecutivo emessi dagli enti territoriali.

Cartelle e D.L. Sostegni: sospensione anche per i pagamenti rateali

Sono sospesi anche i pagamenti legati a piani di rateazione delle cartelle, ex art.19 del DPR 602/73.

Difatti, se tempo fa abbiamo rateizzato delle cartelle per le quali abbiamo delle rate in scadenze nel periodo 8 marzo 2020-30 aprile 2021, possiamo sospenderne il pagamento. Senza che ciò comporti la decadenza del piano di rateazione. Ciò non toglie che se volessimo comunque procedere al versamento nulla ci impedisce di farlo.

I versamenti sospesi legati a piani i rateazione in essere devono essere effettuati sempre in unica soluzione, rispettando la data del 31 maggio 2021.

Attenzione, se non riusciamo a pagare tutto in unica soluzione, abbiamo comunque un salvagente. Infatti,  Il “Decreto Rilancio” ha portato da 5 a 10 il numero massimo delle rate non pagate, anche non consecutivamente, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione. Tale agevolazione è estesa a:

  • tutti i piani di rateizzazione che
  • verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

Lo stesso decreto Rilancio ha previsto che, entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza da Covid-19, possono presentare una nuova richiesta di dilazione. Senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Sospensione cartelle nel D.L. Sostegni: richieste di rateazione anche nel periodo di sospensione

Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 maggio 2021. Si vedano a tal proposito le FAQ dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

I nuovi piani di rateazione inoltre beneficeranno della disposizione introdotta sempre dal D.L. Ristori, in base alla quale:

  • per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione,
  • senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione (tramite ISEE).

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020:il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.