Le cartelle esattoriali potranno essere pagate entro 180 giorni dalla loro notifica al contribuente. Ciò, in base a quanto prevede una modifica apportata al D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, in fase di conversione in legge. Inizialmente il termine era stato portato a 150 giorni. Ora sale a 180 giorni dalla notifica.

Ecco per chi opera questo nuovo termine e da quando entrerà in vigore.

Il termine di pagamento delle cartelle esattoriali. Cosa prevede il D.L. Fiscale?

L’art. 2 del D.L.

146/2021, c.d. decreto fiscale, già in vigore, dispone che le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, possono essere pagate entro  150 giorni dalla notifica. Senza che ciò comporti l’applicazione degli interessi di mora o l’attivazione di procedure cautelare o esecutive da parte dell’Agente della riscossione.

Si ricorda che a partire dal 1° settembre 2021, l’Agente della riscossione ha ripreso l’attività di notifica di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento e le ordinarie procedure di riscossione.

Difatti sono riprese le procedure cautelari ed esecutive. Fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento ecc.

Ad ogni modo, il termine ordinario per pagare una cartella esattoriale è di 60 giorni dalla notifica della stessa, ex art.25 del DPR 602/73. Se il contribuente non adempie al pagamento e non richiede neanche un piano di rateazione, l’Agente della riscossione, può attivarsi per il recupero. Anche con l’esecuzione forzata.

Il decreto fiscale porta il termine di 60 giorni a 150 giorni.

La norma fa riferimento solo alle cartelle esattoriali. Non anche agli avvisi di addebito INPS o agli avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, affidati per il recupero all’Agente della riscossione. Ora Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le novità della Legge di conversione

In fase di conversione in Legge del D.L. fiscale, il suddetto termine di 150 giorni viene portati a 180 gg. Ma questa non è l’unica novità.

Infatti, con l’integrazione approvata in fase di conversione in legge del D.L. fiscale, il nuovo termine è altresì applicabile agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nonché agli avvisi di addebito notificati dall’INPS.  Sempre se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione.

Su tale ultimo punto ci riserviamo di leggere il testo finale.

Dunque, la legge di conversione, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce non solo un nuovo termine di pagamento allargato, ma estende anche il perimetro oggettivo al quale lo stesso è applicato. Rispetto alle iniziali previsioni di cui al D.L. fiscale, pre-conversione in legge.

Ad ogni modo, le novità in parola entreranno in vigore dopo la pubblicazione della Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.

Non rimane che attendere ancora qualche giorno.