Grazie al decreto fiscale pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il contribuente ha a disposizione 150 giorni dalla notifica, per pagare quanto richiesto dall’Ex Equitalia. Senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà avviare l’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Difatti, per un periodo limitato il Governo ha introdotto una deroga al termine ordinario di 60 giorni.

L’intervento del decreto fiscale sui termini di pagamento delle cartelle esattoriali

Il D.

L. 146/2021, c.d decreto fiscale, è intervenuto non solo sulle scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio ma anche sul alcune disposizioni normative che regolano i termini di pagamento delle cartelle esattoriali. Il termine ordinario per pagare una cartella esattoriale è di 60 giorni dalla notifica della stessa. Se il contribuente non adempie al pagamento e non richiede neanche un piano di rateazione, l’Agente della riscossione, può attivarsi per il recupero.

Difatti, può attivarsi con le azioni cautelari ed esecutive.

Con il decreto fiscale, il contribuente ha a disposizione 150 giorni dalla notifica, per pagare quanto richiesto dall’Ex Equitalia. Senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Difatti, per un periodo limitato il Governo ha introdotto una deroga al termine ordinario di 60 giorni.

Le FAQ dell’Agenzia delle entrate: ricorso a 60 giorni

Lo scorso venerdì, l’Agente della riscossione ha pubblicato alcune FAQ. Soffermandosi anche sulla tempistica di carattere emergenziale per il pagamento delle cartelle ossia sul nuovo termine di 150 giorni.

Nella FAQ è ribadito che:

Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora.

Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Dunque, trascorsi 150gg dalla notifica:

  • cominceranno a maturare anche gli interessi di mora, dovuti a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento;
  • potrà avere luogo l’esecuzione forzata, ex art.50 del DPR 602/73.

Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

Rimangono invariati i termini per proporre ricorso avverso la cartella.

Termini fissati dall’art.21 del D.Lgs 546/1992.