Anche per l’anno 2021, imprese e professionisti potranno compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con le cartelle esattoriali scadute. Ciò è possibile grazie alla Legge di conversione del decreto Sostegni pubblicata la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale. A tal fine, troveranno applicazione le indicazioni operative di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014.

Le cartelle oggetto di compensazione riguardano i carichi affidati per il recupero all’Agente della riscossione entro il  il 31 ottobre 2020.

La compensazione dei crediti Pubblica Amministrazione con le cartelle esattoriali

L’impresa o il professionista che vanta un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione, ma non ha ancora ricevuto il pagamento, può decidere di utilizzarlo per pagare della cartelle esattoriali scadute di importo pari o inferiore al credito vantato.

Ciò è possibile grazie al comma 7-bis dell’art.12 del D.L. n°145/2013.

Nello specifico, è possibile compensare le cartelle esattoriali con i crediti vantati dalle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

La somma iscritta a ruolo deve essere inferiore o pari al credito vantato.

Inoltre i crediti devono essere certificati: secondo le modalita’ previste dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012.

La certificazione del credito

L’istanza di certificazione del credito  può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una P.A.

Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento.

L’istanza di certificazione può essere presentata per i crediti vantati nei confronti di:

  • amministrazioni statali, centrali e periferiche;
  • regioni e province autonome;
  • enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
  • nti del Servizio Sanitario Nazionale4, esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito5;
  • enti pubblici nazionali;
  • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • altre P.A. incluse dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aziende edamministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

Per i crediti vantati nei confronti di tali soggetti è possibile optare per la compensazione dei crediti vantati nei confronti degli stessi attori.

A chi si presenta l’istanza di certificazione?

La richiesta di certificazione del credito avviene tramite l’apposita piattaforma di certificazione dei crediti commerciali del M.E.F.

La richiesta di certificazione presuppone la previa registrazione sulla piattaforma.

A tal fine, in base a quanto riportato nella guida operativa sulle funzionalità della suddetta piattaforma è necessario comunicarei propri dati personali e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

A tal proposito:

  • se il creditore è una società o un’impresa individuale, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un suo delegato, al fine di ottenere le credenziali di accesso;
  • se il creditore è una persona fisica (ad esempio un libero professionista) deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice o presso la RTS competente per territorio e, con le credenziali ricevute, completare l’accreditamento alla Piattaforma.

Nella guida è specificato che la registrazione nonché’ la richiesta di certificazione può avvenire anche per il tramite di un intermediario ad esempio il proprio commercialista di fiducia.

La richiesta della certificazione del credito

Dopo aver effettuato l’accreditamento/registrazione, la richiesta di certificazione può essere effettuata grazie all’apposita funzionalità messa a disposizione nella Piattaforma.

Il sistema presenta all’utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente (fonte guida MEF).

Ottenuta la certificazione che il credito è certo liquido ed esigibile  il creditore riceve notifica all’indirizzo di Posta elettronica certificata che ha specificato al momento dell’accreditamento. In ogni caso, il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione.

L’utilizzo del credito

Il creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi modi.

In particolare:

  1. può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito;
  2. può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un’anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato,
    oppure
  3. può chiedere all’Agente della riscossione o all’Agenzia delle entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato.

La compensazione dei crediti Pubblica Amministrazione: le novità del D.L. Sostegni

Proprio su tale ultimo punto, grazie al comma 17-bis del D.L. 41/2021, decreto Sostegni, come da Legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 21 maggio (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 – Suppl. Ordinario n. 21), la possibilità di compensazione vale anche per il 2021.

Così il comma citato:

Le disposizioni dell’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con. modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con. le modalita’ previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, anche per l’anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

Anche per l’anno 2021, imprese e professionisti potranno compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con le cartelle esattoriali scadute. A tal fine, troveranno applicazione le indicazioni operative di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014.

Qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

I debiti compensabili

La compensazione delle cartelle esattoriali ma anche di avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate, avvisi di addebito dell’INPS, affidati all’Agente della riscossione, riguarda: tributi erariali, tributi regionali e locali; contributi assistenziali e previdenziali nonchè premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.  In generale tutte le entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione sopra esaminata.

Ai fini della compensazione, è necessario presentare la certificazione prodotta (pr.precedente) agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

L’Agente della riscossione verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione con conseguente rilascio dell’attestazione di pagamento. La compensazione può essere anche parziale. In tal caso sarà necessario specificare i carichi che si intendono compensare.