In attesa di eventuali future novità, il canone RAI continua ad essere riscosso dallo Stato mediante addebito diretto sulla bolletta della luce.

Ciò avviene dal 2016, ossia da quando, per combattere l’evasione della tassa, il legislatore ha inserito nell’ordinamento la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica domestica residenziale si presume anche possessore di televisione.

Ed essendo il presupposto del canone RAI proprio il possesso dalla TV, ne deriva l’obbligo di pagarlo.

Come non pagare il canone RAI

Il canone RAI annuale oggi ammonta a 90 euro annui, così riscossi:

  • 10 rate mensili da 9 euro ciascuno (da gennaio a ottobre) se il fornitore dell’utenza elettrica ha fatturazione mensile
  • oppure rate bimestrali da 18 euro ciascuna se il fornitore ha fatturazione bimestrale.

L’unica strada per NON avere l’addebito è quello di inviare all’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva, in cui si indica, sotto la propria responsabilità, che in famiglia non ci sono TV.

Chissà, invece, se anche oscurando i canali non si paga il canone RAI.

La cartella di pagamento (prescrizione decennale)

Il canone RAI è considerato a tutti gli effetti una tassa. Quindi, chi non paga è evasore. I controlli sono effettuati dall’Agenzia delle Entrate.

La tassa si prescrive in 10 anni. Pertanto, il fisco ha 10 anni di tempo per accertare l’omesso pagamento (per il canone RAI 2022, ad esempio, l’Agenzia può procedere al recupero entro il 31 dicembre 2032).

Per il mancato versamento si applica una sanzione fino a 6 volte l’importo del canone stesso. Ciò si traduce in una multa fino a 540 euro (oltra a dover versare il canone non pagato).

Scatta poi il penale nel caso in cui siano state dichiarate cose false nella dichiarazione sostitutiva di non detenzione TV inviata all’Amministrazione finanziaria.

In merito alla cartella di pagamento con cui l’Agenzia Entrate contesta il mancato pagamento del canone RAI, la Cassazione Civile sez. tributaria sentenza n. 09/05/2018 n. 11051 ha stabilito che tale cartella non deve essere preceduta dal c.

d. avviso bonario solo per quelle cartelle emesse a seguito di controlli effettuati sulla citata dichiarazione sostitutiva.