Con la risposta n° 193 del 7 febbraio, l’Agenzia delle entrate ha spiegato, ai fini del calcolo dei crediti d’imposta contro il caro energia riconosciuti in favore delle imprese “energivore”, quali siano i parametri da considerare rispetto alle imprese anche neocostituite che  autoconsumano l’energia prodotta. I bonus spettano anche alle Onlus.

In particolare, il caso affrontato dall’Agenzia delle entrate riguarda, un’impresa che autoproduce energia elettrica destinata all’autoconsumo tramite l’utilizzo di una centrale alimentata a gas naturale.

Posto che, il credito d’imposta in parola, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle ”imprese energivore” e autoconsumata. In tale caso, «l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata, è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica».

Detto ciò, vediamo con parole più semplici, quali sono le indicazioni fornite dal Fisco.

I crediti d’imposta contro il caro energia

La risposta fornita dall’Agenzia delle entrate riguarda il credito d’imposta del 25% riconosciuto per i consumi del 2° trimestre 2022 alle imprese energivore ossia a forte consumo di energia elettrica (vedi DM Mi.Se. 21 dicembre 2017), ma le indicazioni con essa fornite, possono considerarsi valide anche per i bonus ammessi rispetto ai trimestri successivi.

L’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022 riconosce, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017» un ”contributo straordinario”, fruibile sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subito «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa».

I parametri per il calcolo dei bonus contro il caro energia

Ai fini del calcolo del credito d’imposta, l’impresa ha bisogno di due parametri di riferimento ossia: i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del: primo trimestre 2022 e del primo trimestre 2019 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.

Nei fatti, per ottenere il bonus contro il caro energia: i costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022, devono aver subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Detto ciò, come deve essere calcolato il credito d’imposta rispetto a un’impresa neocostituita che autoproduce energia elettrica destinata all’autoconsumo tramite l’utilizzo di una centrale alimentata a gas naturale? Posto che in tale caso mancheranno i suddetti parametri di riferimento.

Come si calcola il credito d’imposta contro il caro energia?

Secondo l’Agenzia delle entrate, si può fra sempre riferimento ad un parametro forfettario ai fini della verifica dell’incremento del costo medio. Utilizzando i valori correlati all’acquisto del combustibile usato per la produzione di energia.

Nel caso specifico, considerato che la società istante utilizza il gas naturale quale combustibile della Centrale,  il parametro iniziale da utilizzare per il calcolo dell’incremento può essere individuato nel prezzo di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI­GAS):

  • pubblicato dal Gestore mercati energetici (GME) del gas naturale,
  • calcolato come media del primo trimestre 2019, analogamente a quanto previsto dal legislatore per la determinazione del requisito dell’incremento del costo ai fini del credito d’imposta per le imprese a forte consumo di gas naturale, con l’articolo 5, comma 1, dello stesso D.L. n. 17 del 2022.

Come parametro 2022 invece, dovrà essere utilizzato il prezzo del gas naturale al servizio della Centrale effettivamente sostenuto dalla Società in relazione ai consumi del primo trimestre 2022.

Bonus contro il caro energia. Quali documenti servono?

Infine, un ulteriore chiarimento riguarda la documentazione di spesa che serve per legittimare il credito d’imposta. Ebbene,nell’ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la ”documentazione certificativa” è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.