I crediti d’imposta contro il caro bollette degli ultimi mesi sono stati per prima resi accessibili alle imprese energivore e a quelle gasivore ossia a forte consumo di energia elettrica e gas e poi estesi anche alle attività più piccole “non energivore” quali ad esempio bar, ristoranti, ecc. Infatti, per i consumi del 4° trimestre, il bonus bollette spetta anche alle imprese dotate di contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, per il 2° e il 3° trimestre il riferimento era ai contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW; dunque erano molte le imprese non energivore ad essere escluse dal bonus bollette.

Detto ciò, rimangono fuori dalle agevolazioni i professionisti. La norma o meglio il Governo si è proprio dimenticato di loro facendo solo riferimento al concetto di impresa.

Era lecito chiedersi se il bonus bollette spettasse anche alle ONLUS, ebbene l’Agenzia delle entrate ha dato riscontro a questa domanda con la risposta n° 586 di ieri . Sulla scia di quanto già chiarito in precedenza.

Vediamo quali sono le indicazioni  fornite dal Fisco.

I bonus contro il caro energia

Per dare una mano alle imprese contro l’aumento dei costi energetici, il Governo di volta in volta ossia per trimestre, ha approvato dei crediti d’imposta in favore delle imprese per aiutarle nel pagamento delle bollette del gas e dell’energia elettrica. Per i consumi del quarto trimestre, il bonus bollette spetta anche alle imprese dotate di contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Sono confermate anche per i consumi di dicembre, le aliquote potenziate del bonus bollette: 40% alle imprese energivore e 30% a quelle non energivore; 40% alle imprese gasivore e a quelle non gasivore sul gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Per prendere il bonus non è necessario che l’immobile in cui è svolta l’attività sia di proprietà; addirittura non è da ostacolo al bonus bollette neanche l’eventuale intestazione delle fatture al locatore; In tale caso, l’impresa che svolge la propria attività in un immobile locato con utenze  intestate al locatore che provvede al riaddebito analitico dei costi, deve essere in possesso della seguente documentazione:

  • fatture d’acquisto (intestate al locatore);
  • fatture o note di riaddebito delle stesse emesse dal locatore;
  • contratto di locazione dell’immobile o di altro atto che preveda espressamente l’imputazione analitica delle spese concernenti le anzidette utenze in carico al
  • conduttore dell’immobile;
  • nonché documentazione probatoria relativa all’avvenuto pagamento da parte di quest’ultimo.

Bonus bollette anche per le ONLUS

In premessa ci siamo chiesti se anche le Onlus possono sfruttare il bonus bollette.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate con la risposta n°586 di ieri ha dato risposta affermativa.

Possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, adesempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) e le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) – e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 4609
, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale.

Il bonus spetterà solo rispetto ai consumi di energia elettrica e gas da attribuire all’attività commerciale connessa a quella istituzionale. I consumi ascrivibili a tale ultimo tipo di attività non sono agevolabili.