Sull’imposta di bollo speciale e straordinaria sulle attività scudate, il cui versamento scade lunedì, è intervenuta l’Agenzia, fornendo precisazioni sul regime di riservatezza.

 

Bollo attività scudate

In scadenza lunedì 16 luglio il versamento dell’imposta di bollo sulle attività scudate, quelle cioè oggetto di emersione, così come introdotta dal decreto salva Italia prima e modificato da quello sulle semplificazioni fiscali poi, il decreto legge n. 16/2012.

 

Decreto semplificazione: bollo attività scudate

Proprio il decreto semplificazioni, il decreto legge n. 16/2012, ha previsto che  l’imposta di bollo speciale sulle attività scudate, si applichi sul valore delle attività finanziarie rimpatriate in relazione al periodo in cui le stesse hanno beneficiato della segretazione.

In relazione all’imposta straordinaria sulle attività scudate invece, questa riguarderà prelievi e dismissioni effettuati dal 1° gennaio al 6 dicembre 2011. Inoltre il decreto in questione ha previsto anche che gli intermediari potranno raccogliere la provvista anche direttamente da altri c/c accesi al contribuente.  Imposta di bollo speciale e imposta di bollo straordinaria sullo scudo fiscale vanno versate entrambe entro il prossimo lunedì 16 luglio, dopo le proroghe disposte dal Governo, assecondando le richieste degli intermediari.

 

Capitali scudati: riservatezza

In vista di questa prossima scadenza, è bene segnalare alcune precisazioni derivanti dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 29/2012. Con questo documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha fornito delle precisazioni proprio in riferimento al regime di riservatezza sulle attività finanziarie rimpatriate. Si precisa infatti che tale regime di riservatezza viene meno, integralmente, quando nel conto segretato confluisce denaro non scudato.

Altri eventi per cui si può perdere la riservatezza sui capitali scudati si verificano quando:

  1. il contribuente rinuncia in maniera espressa alla riservatezza e il regime di anonimato cessa di operare,
  2. in relazione al denaro prelevato o alle attività finanziarie dismesse, le somme ricavate non riconfluiscono nel rapporto segretato,
  3. nel caso di redditi, di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dal denaro o dalle attività finanziarie rimpatriate, questi non sono soggetti a tassazione definitiva da parte dell’intermediario depositario o da altri intermediari e sostituti d’imposta e confluiscono così nel conto segretato,
  4. il conto segretato viene dato in garanzia di finanziamenti concessi a terzi,
  5. in caso di decesso del contribuente, con la particolarità che la riservatezza non si trasmette agli eredi.