Con un certo ritardo, le istruzioni di compilazione del al 730 sono state aggiornate con il recepimento delle novità in materia di detassazione dei canoni di locazione non percepiti.

La detassazione dei canoni di locazione

L’art.3-quinquies del D.L.34/2019, decreto Crescita, consente al contribuente di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto. Tale previsione di favore riguarda i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

A tal fine, il mancato percepimento dei canoni di locazione deve essere dimostrato:

  • mediante l’ingiunzione di pagamento o
  • l’intimazione di sfratto per morosità.

In virtù di tali novità, la detassazione dei canoni non decorre più dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità, ma sarà sufficiente comprovare la mancata percezione con l’intimazione di sfratto per morosità o con l’ingiunzione di pagamento. Senza che sia necessario attendere il provvedimento di convalida di sfratto.

Il D.L. 41/2021, c.d decreto sostegni, ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione della misura. Nello specifico, la previsione agevolativa è stata estesa  anche ai contratti stipulati prima del 2020. Il decreto crescita, invece, prevedeva l’applicazione della misura di favore solo in riferimento i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Ora si fa riferimento ai canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Non più ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il modello Redditi 2021 aveva recepito le novità in commento. All’appello mancava il 730/2021.

Finora chi ha presentato il 730 si è visto impossibilitato a beneficiare della detassazione.

Detassazione canoni di locazione non percepiti: si aggiorna il 730

Con un certo ritardo, le istruzioni di compilazione del al 730 sono state aggiornate (con una nota esterna),  recependo le novità in materia di detassazione dei canoni di locazione non percepiti.

Per usufruire della predetta disposizione, dovrà essere indicato:

  • il codice 4 nella colonna 7 “casi particolari”,
  • del quadro B del Modello 730 o RB del modello Redditi PF.

Nei predetti quadri della dichiarazione dedicati agli immobili, per il periodo di mancata percezione del canone, il cespite sarà assoggettato a tassazione utilizzando la rendita catastale rivalutata.

Per i canoni assoggettati a tassazione nei periodi precedenti alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, il locatore potrà recuperare mediante un credito d’imposta la maggiore imposta versata indipendentemente dalla data di stipula del contratto di locazione (ex art.26 del dPR 917/86-TUIR, comma 1, primo periodo).