Se un possessore di Partita IVA, in regime ordinario o semplificato, che sia un libero professionista, una azienda di ogni genere (dalla più piccola sas alla S.r.l. e alla S.p.A.), o una ditta individuale, come può essere un fruttivendolo, un ristoratore o al altro esercente attività di commercio al dettaglio, ha maturato un credito IVA in una delle sue dichiarazioni IVA precedenti richiedendolo a rimborso, sappia che può trasformare tale rimborso in una detrazione IVA o una compensazione IVA.

 In questo articolo vedremo come, e entro quali date potrà farlo.

Innanzitutto occorre ricordare che a fronte del credito che scaturisce dalla dichiarazione IVA annuale, il contribuente può chiederne il rimborso oppure l’utilizzo in compensazione.

Il recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

La questione oggetto di questo articolo è stata da ultimo affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 231/E del 30 luglio 2020 in cui si è data occasione anche per ripercorrere le modifiche che hanno interessato i termini entro cui poter presentare una dichiarazione IVA integrativa (ossia un Modello IVA con cui si va a modificarne uno presentato in precedenza).

Nel citato documento di prassi, in sintesi, un contribuente possessore di partita IVA, ha domandato all’Agenzia delle Entrate se poteva modificare la scelta che aveva fatto nel Modello IVA/2017 (anno d’imposta 2016). In dettaglio da questa dichiarazione IVA era scaturito in favore del dichiarante un credito IVA il quale veniva chiesto a rimborso.

Ora il contribuente vorrebbe trasformare la sua scelta da rimborso a detrazione o compensazione e chiede se può farlo presentando un Modello IVA “integrativo”. L’Agenzia delle Entrate risponde favorevolmente alla questione affermando che:

“l’istante può modificare la scelta dell’utilizzo del credito IVA (da rimborso a detrazione/compensazione), originariamente manifestata nella dichiarazione IVA 2017, relativa al periodo d’imposta 2016:

  • sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito;
  • presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa (cfr., a tal riguardo, le istruzioni alla compilazione dei quadri VN e VL del modello IVA)”.

Entro quando si può cambiare la scelta da rimborso IVA a detrazione o compensazione

Con riferimento ai tempi entro cui poter modificare la scelta (ossia entro quando poter inviare all’Agenzia delle Entrate un Modello IVA integrativo), bisogna ricordare che con l’articolo 5 del decreto-legge n.

193 del 2016, il legislatore ha previsto (modificandola) una disciplina della dichiarazione integrativa ai fini IVA distinta ed autonoma da quella propria delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

In particolare, fino alle dichiarazioni aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2015 (Modello IVA/2016) e precedenti, era previsto che:

  • una dichiarazione integrativa a favore del contribuente (ossia quella destinata a correggere errori ed omissioni che portavano un minor debito o un maggior credito per il dichiarante) questa poteva essere presentata entro il termine della dichiarazione riferita al periodo d’imposta successivo. Quindi, ad esempio per correggere “a favore” un Modello IVA/2016 (anno 2015), l’integrativa poteva essere presentata entro il termine di presentazione del Modello IVA/2017 (anno 2016);
  • una dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente (ossia quella destinata a correggere errori ed omissioni che portavano un minor credito o un maggior debito per il dichiarante), il termine ultimo di presentazione era fissato al 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione del modello da correggere. Pertanto, ad esempio, per un Modello IVA/2016 (anno 2015) l’integrativa a sfavore può essere presentata entro il 31 dicembre 2020.

Le cose sono, invece, cambiate a decorrere dalle dichiarazioni aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2016 (Modello IVA/2017).

In dettaglio, la modifica apportata prevede che, a decorrere dal citato anno d’imposta, sia un Modello IVA integrativo a favore che integrativo a sfavore potranno presentarsi entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione della modello da correggere.

Quindi, ad esempio, per un Modello IVA/2017 (anno 2016) il termine ultimo per l’invio di un’integrativa (a favore o sfavore) ricadrà al 31 dicembre del 2022.

Ne consegue che, se il contribuente, nel Modello IVA/2017 (anno 2016) ha chiesto a rimborso il credito IVA, questi ad oggi, se non ancora tale rimborso gli è stato predisposto dall’Agenzia delle Entrate, potrà trasformare la scelta da rimborso a compensazione inviando un Modello IVA/2017 “integrativo” ed avrà tempo a farlo fino al 31 dicembre 2022.

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