È in scadenza il 20 luglio prossimo il termine per la presentazione all’Agenzia delle Entrate della Dichiarazione IVA MOSS riferita al secondo trimestre 2020. Il MOSS, si ricorda è un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione connessa alla modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE (servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione) e ai servizi elettronici B2C (servizi a favore di consumatori finali europei).

In base alle nuove regole europee, infatti, la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

In altri termini, come si evince anche dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, aderendo a questo regime, “il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il Portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali (l’invio è fatto entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento) ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati Membri di Consumo”. Dopodiché, le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati Membri di Consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Ambito soggettivo e oggettivo

Tutte le informazioni in merito al regime sono ben illustrate sul sito internet dell’Amministrazione finanziaria. In questa sede, oltre a ricordare la scadenza del prossimo lunedì, si vuole anche riepilogare l’ambito soggettivo e oggettivo.

In riferimento al primo, possono scegliere il regime sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (Regime UE) sia quelli stabiliti fuori dalla UE (Regime non UE). Il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri. In merito poi al profilo oggettivo, il regime si applica alle seguenti operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica: servizi di telecomunicazione; servizi di teleradiodiffusione; servizi forniti per via elettronica (in particolare: fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature; fornitura di software e relativo aggiornamento; fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza).

Si rammenta, infine, che il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione è effettuato, in euro, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione medesima.