Per elaborare la busta paga  luglio 2016, i datori di lavoro devono tenere conto delle risultanze riportate nel modello 730/4 trasmesso dai CAF, procedendo, in qualità di sostituti d’imposta, al conguaglio delle imposte sui redditi 2015 dichiarati dai lavoratori dipendenti.

Dalla dichiarazione 730 2016 può emerge un credito a favore del dipendente (rimborso) o un debito a carico del dipendente.

Busta Paga luglio: come avverranno i rimborsi o gli addebiti in busta paga

A partire dal mese di luglio per i dipendenti, agosto o settembre per i pensionati, i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare i conguagli in busta paga, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri sostituiti evidenziati nei modelli 730-3 che ha elaborato, in caso di assistenza fiscale diretta, o nei modelli 730-4 ricevuti telematicamente dai CAF o dai professionisti abilitati.

In particolare il datore di lavoro deve:

  • se dal risultato contabile della dichiarazione dei redditi emerge un credito in favore del contribuente dichiarante, il rimborso viene posto in essere dal sostituto d’imposta mediante una corrispondente riduzione del monte ritenute complessivo a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF, effettuate sugli emolumenti di competenza del mese di luglio erogati alla totalità dei dipendenti, incluse anche le somme derivanti da altri eventuali conguagli a debito. Se l’ammontare delle ritenute sulla totalità delle retribuzioni risulta essere insufficiente per rimborsare il credito, gli importi residui saranno riportati nei mesi successivi, fino al 31 dicembre 2016;
  • le somme risultanti a debito sono invece trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2016. Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio del lavoratore non sia sufficiente, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nei mesi successivi entro il mese di novembre 2016. Il pagamento differito,  comporta l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile.

L’importo trattenuto a titolo di conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d’acconto relative alle stesse retribuzioni, utilizzando gli appositi codici tributo F24.

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