Busta paga e assegno ad personam, il quesito di un nostro lettore:

Buonasera, lavoro in una Banca e dopo 7 anni avrò un adeguamento al livello superiore in mancanza di promozioni da 3a1l a 3a2l. Godo però di un assegno ad personam assorbibile in caso di avanzamento di carriera.

Chiedevo, quindi, se non essendo un passaggio di livello dovuto ad una promozione ma un adeguamento previsto nel nostro contratto, l’assegno ad personam verrà assorbito per la parte relativa all’aumento o non verrà assorbito

Grazie

L’assegno “ad personam” è generalmente un elemento aggiuntivo della retribuzione.

Il superminimo individuale, definito anche “aumento di merito” o “ad personam”, va concordato tra datore di lavoro e lavoratore in sede di assunzione, ma può anche nascere successivamente quale aumento di merito richiesto dal dipendente e/o concesso dal datore di lavoro. Possono essere assorbibili o meno, ma per evitare che possa essere assorbito da futuri aumenti contrattuali, all’atto della sua pattuizione dovrà espressamente essere indicato come “non assorbibile”.

In riferimento ai contratti bancari viene considerato assegno ad personam la differenza di trattamento economico, non riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi, conservata, ai sensi dell’art. 66 del vigente C.C.N.L., dai funzionari che, con l’introduzione dell’ultimo Contratto, sono stati inquadrati nel 3° e 4° livello retributivo dei quadri direttivi.

Con la stessa espressione vengono indicate anche le somme (per lo più soggette a riassorbimento in presenza di successivi incrementi retributivi) che l’azienda può erogare, a vario titolo, in favore dei lavoratori.

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