Il trattamento, ai fini Iva, dei servizi sostitutivi di mensa aziendale forniti tramite buoni pasto. E’ questo l’argomento su cui l’Agenzia delle Entrate ha diramati appositi chiarimenti dietro istanza di interpello presentata da una società.

In primis l’Amministrazione finanziaria ricorda che, secondo quanto previsto dal decreto MISE (Ministero Sviluppo Economico) 7 giugno 2017, n. 122

“l’attività di emissione di buoni pasto è finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale.

I citato decreto individua altresì gli esercizi commerciali presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto, il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

La definizione di buono pasto e valore facciale

Il decreto MISE in esame contiene, quindi, anche una serie di definizioni, riguardanti l’argomento in questione. In particolare, da esso si evince espressamente che:

  • per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto si intendono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo
  • per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce, al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione
  • per valore facciale del buono pasto si intende il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell’IVA.

Il servizio sostitutivo di mensa aziendale

Il chiarimento alla società che ha presentato istanza di interpello è stato dato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 75/E del 1° dicembre 2020. In tale documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria, evidenza come nel servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l’erogazione dei buoni pasto, vengono ad instaurarsi due tipi di rapporti giuridici, ossia:

  1. tra la società che emette i buoni pasto e il datore di lavoro
  2. tra la società emittente i buoni pasto e la mensa (aziendale ed interaziendale) che accetta i buoni pasto.

Nel rapporto di cui al punto 1) alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l’aliquota IVA del 4%. Ciò, in quanto secondo quanto stabilito dall’art. 75, comma 3, della Legge del 30 dicembre 1991, l’aliquota IVA del 4% prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali,

“deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro”.

Nel rapporto di cui al punto 2), invece, trova applicazione l’aliquota IVA del 10%.

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