Con riferimento al bonus vacanze istituito con il decreto Rilancio, vorrei sapere se sarà possibile, laddove non dovessi riuscire a trovare una struttura che accordi lo sconto in fattura ed io con la mia famiglia dovessimo, comunque, decidere di fare la vacanza, se potrò, nel Modello 730/2021, fruire ugualmente della detrazione del 20%.

Gentile lettore

Per rispondere al suo quesito occorre doverosamente richiamare le caratteristiche del bonus. La misura agevolativa è stata voluta dal legislatore nel decreto Rilancio al fine di sostenere la ripresa del settore turistico italiano e si concretizza in un bonus spendibile dagli italiani per soggiorni fatti (nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020) presso strutture ricettive situate sul nostro territorio.

Per averne diritto è necessario che il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro ed è pari a 500 euro per nuclei con 3 o più persone; 300 euro per quelli composti da 2 persone e 150 euro per nuclei di 1 persona. Ad ogni modo il bonus non può essere superiore al corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero.

In merito alle modalità di utilizzo, questi per l’80% è riconosciuto come sconto in fattura direttamente dalla struttura ricettiva e per il 20% come detrazione fiscale nel Modello Redditi PF 2021 o Modello 730/2021 (riferiti all’anno d’imposta 2020).

Condizioni da rispettare: ci vuole la fattura

Dalla menzionata Circolare n. 18/E del 2020, si evince che il bonus è concesso alla condizione che l’importo riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio. Inoltre è indispensabile che:

  • il totale del corrispettivo pagato per il soggiorno sia documentato da fattura elettronica o documento commerciale e che tali documenti riportino il codice fiscale del soggetto richiedente il credito (se il titolare della struttura non è obbligato ad emettere fattura elettronica è valida anche la fattura cartacea).
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Lo sconto deve essere accordato dalla struttura

L’aspetto da considerare è che la concessione del bonus sotto la forma dello sconto 80% è subordinata all’accettazione da parte della struttura ricettiva (il titolare non è obbligato a concederlo potendosi anche rifiutare).

Ciò comporta come conseguenza che laddove il cittadino italiano non dovesse trovare alcuna struttura che gli accordi lo sconto, si ritroverebbe preclusa la possibilità di beneficiarne.

Tuttavia, la stessa cosa non può dirsi per la parte del bonus che potrà essere goduta in dichiarazione come sgravio fiscale. La fattura che attesta il pagamento del soggiorno dovrebbe essere sufficiente in tal senso.

Ciò sta significando che, se ad esempio, a fronte dei un bonus spettante di 500 euro, il lettore non ottiene lo sconto in fattura (di 400 euro ossia l’80% di 500 euro) potrà, comunque, portarsi in detrazione l’importo di 100 euro (ossia il 20% di 500 euro).

Tale conclusione è stata data anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18/E dove espressamente si legge che il diritto alla detrazione del 20% non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione stessa.

Si ricorda, infine che laddove il titolare della struttura accordi lo sconto, questi recupererà tale importo come credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24 oppure cedendolo a  soggetti terzi (compresi soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi e inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione).