Il bonus vacanze può essere speso entro il 31 dicembre 2021 (direttamente presso la struttura ricettiva o anche direttamente in agenzia di viaggio o presso il tour operator) anche se il voucher andava richiesto entro il 31 dicembre 2020.

Potrebbe, tuttavia, accadere di prenotare un soggiorno entro il 31 dicembre 2021 con partenza in data successiva, oppure che il soggiorno avvenga a cavallo di anno (quindi, partenza ad esempio il 30 dicembre 2021 e ritorno a gennaio 2022). Cosa succede in questi casi?

Cos’è il bonus vacanze ed entro quando utilizzarlo

Il bonus vacanze (istituito con il decreto Rilancio e successivamente oggetto di proroghe) poteva essere chiesto tramite l’APP IO, entro il 31 dicembre 2020 ed è spendibile, nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021, per soggiorni fatti in Italia

In base all’attuale normativa, il bonus può essere speso direttamente:

  • presso le strutture che svolgono attività turistico ricettiva (alberghi, campeggi, agriturismi, ecc.)
  • agenzia di viaggio e tour operator (novità del decreto Sostegni-bis).

Si tratta di un contributo che spetta ai cittadini italiani con ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a 40.000 euro.

Il suo valore è di:

  • 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  • 300 euro da due persone
  • 150 euro da una persona).

Per l’80% del suo importo è goduto nella forma dello sconto in fattura (la struttura, l’agenzia di viaggi o il tour operator poi recuperano l’importo nella forma del credito d’imposta) e per il restante 20%, invece, come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi).

Bonus vacanze: vale da data di soggiorno o di pagamento?

Come anticipato, potrebbe accadere che il soggiorno sia prenotato nel 2021 ed effettuato nel 2022 oppure che il soggiorno inizi nel 2021 e si prolunghi al 2022.

In tali casi, ai fini del bonus vacanze, ciò che conta è la data di effettivo pagamento del soggiorno. Lo si evince dalla guida sul bonus predisposta dall’Agenzia delle Entrate, dove si legge che in caso di acconto alla prenotazione e saldo a fine soggiorno, il bonus può essere goduto solo sulla fattura relativa all’acconto.

Pertanto ne consegue che:

  • se il soggetto, ad esempio, prenota la vacanza il 30 dicembre 2021 (pagando l’acconto) e poi esegue il soggiorno nel 2022 o prolunga il soggiorno nel 2022 pagando il saldo a fine soggiorno, il bonus vacanze può essere speso solo solla fattura dell’acconto
  • laddove il soggetto, ad esempio, prenota il soggiorno il 30 dicembre 2021 (pagando tutto l’importo del servizio) e poi esegue il soggiorno nel 2022 o prolunga il soggiorno nel 2022, il bonus vacanze può essere speso sulla fattura dell’intero importo
  • il bonus, invece, non spetta se si prenota il soggiorno nel 2021 e lo si effettua nel 2022 pagando tutto l’importo del servizio nel 2022 medesimo.

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