Il Bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali prescelti, fino ad un importo massimo di 200 euro. La parte eccedente tale importo è a carico del contribuente.

Come deve essere pagata la spesa per la parte non coperta dal bonus? E’ possibile detrarre la spesa residua?

Il bonus terme

L’art.29-bis del del D.L. 104/2020, decreto Agosto, ha introdotto un’agevolazione per l’acquisto di servizi termali. Il riferimento è al c.d bonus terme.

Le disposizioni attuative della misura sono state definite con il decreto MI.SE. del 1° luglio 2021.

L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare.

Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, fino a un massimo di 200 euro.

Il bonus terme spetta anche ai soggetti conviventi.

Il pagamento delle spese in eccesso: si alla detrazione con pagamenti tracciati

Potrebbe accadere che la spesa richiesta per il servizio termale prescelto superi le 200 euro.

Quest’ultimo è il limite massimo di spesa coperto dal bonus. Come deve essere pagata la spesa per la parte non coperta dal bonus? E’ possibile detrarre la spesa residua?

Ebbene, in una FAQ  pubblicato sul sito di Inviatalia, gestore della misura, è specificato che se il cittadino spende meno di 200 euro, la somma non utilizzata ritorna nel fondo; se si spende di più, paga la differenza all’ente termale.

Proprio su tale punto, è utile capire in che modo deve essere pagata la spesa pagata in eccesso rispetto al bonus teme di 200 euro.

Qui entrano in gioco le indicazioni circa le modalità di pagamento per le spese detraibili.

Nello specifico, rientrano tra le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, anche quelle sostenute per le cure termali (Circolare, Agenzia delle entrate, n°7/E 2021).

Se le spese sono state sostenute nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.

Attenzione, dallo scorso anno, la detrazione spetta solo a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, carta di credito, bancomat ecc.

Fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN (art. 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2020).

Dunque, se la spesa è sostenuta preso una struttura accreditata al SSN, la spese in eccesso non coperta dal bonus può essere pagata anche in contanti.