Era attesa da mesi: è arrivata la circolare Inps numero 102 del 2019 in merito al bonus Sud e alle agevolazioni per le assunzioni dei giovani nelle regioni meridionali. Visti i ritardi alcuni imprenditori, che avevano assunto giovani tra gennaio e aprile 2019 (disoccupati dai 16 ai 34 anni, o dai 35 anni in poi se disoccupati da almeno 6 mesi), iniziavano a temere che la possibilità di rientrare negli incentivi per le assunzioni dei primi quattro mesi fosse svanita. Con la circolare Inps sono arrivate le istruzioni operative che si attendevano e soprattutto le conferme che si attendevano, anche se a distanza di sette mesi.

Negli anni scorsi la circolare sul bonus Sud era giunta a marzo cosa che, per il 2019, avevano messo in allerta non poco gli imprenditori interessati alla misura.

L’incentivo riconosciuto corrisponde alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi  premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo comunque non superiore a 8.060,00 euro l’anno, riparametrato su base mensile per dodici mensilità.

E’ cambiato qualcosa rispetto agli anni passati? Di base lo schema si ripete ma non mancano alcune istruzioni degne di nota: il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare con richiesta di ammissione all’incentivo. In questo modulo andranno specificate alcune informazioni che identificano:

  • il lavoratore assunto o passato a tempo indeterminato da un precedente rapporto di collaborazione a termine;
  • la regione e la provincia in cui è stata prestata l’attività lavorativa, per accertarsi che rientri tra quelle in cui è previsto il finanziamento;
  • l’importo della retribuzione mensile media, inclusiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la percentuale di aliquota contributiva che può essere oggetto dello sgravio.

Il modulo da compilare è  “IOSS”, disponibile all’interno dell’app “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. Una volta ricevuta la domanda preliminare da parte del datore di lavoro, saranno avviati i controlli sulla possibilità di riconoscimento degli incentivi.

In caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario dovrà comunicare l’avvenuta assunzione, confermando l’incentivo “prenotato”.

Il testo della circolare INPS numero 102, poi, chiarisce: “l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, non risulta validamente rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per un massimo di 30 giorni”. In tale finestra temporale l’Inps consulterà giornalmente l’archivio con i dati Anpal con lo scopo di tenere sotto controllo gli aggiornamenti della posizione del lavoratore.

Infine, la circolare fornisce chiarimenti importanti anche relativamente alle tempistiche di elaborazione delle domande. Il criterio di valutazione delle richieste seguirà un ordine cronologico. “Per le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione”. In tutti gli altri casi si applica il criterio cronologico generale, indipendentemente dalla data di assunzione.