Sono disponibili, in un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta introdotti dal Dl Rilancio per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Pubblicata sul sito delle entrate anche la Circolare 20/E  del 10 luglio 202o con la quale l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta.

 

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Il bonus sanificazione spetta a tutti i datori di lavoro che, sostanzialmente, effettuano la sanificazione dei locali.

Il bonus è dunque rivolto alle imprese e i lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico. Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute per l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavori ed utenti.

Il credito è valido per il periodo d’imposta 2020 e potrà essere utilizzato in compensazione attraverso il modello f24.

 

Come usufruire del Credito d’Imposta?

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.

Il provvedimento, inoltre, chiarisce la modalità che permette al soggetto destinatario del bonus di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

A chi spetta il Bonus Sanificazione?

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 120, è riconosciuto “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore”.

Si tratta tipicamente di bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti.

Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa.

Chiarimenti anche nel caso in cui la sanificazione dei locali avvenga in economia. Sostanzialmente, risultano ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti effettuate dallo stesso soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

 

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