Il bonus ristrutturazione (ossia la detrazione fiscale per spese destinate al recupero e risanamento del patrimonio edilizio) d diversi anni è stato portato al 50% da applicarsi su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare.

Se il legislatore non interviene con qualche proroga, dalle spese 2025 la percentuale di sgravio fiscale scenderà al 36% su un limite massimo di spesa pari a 48.000 euro per unità immobiliare. Il bonus spetta a chi sostiene effettivamente la spesa. Tra i beneficiari anche il familiare convivente del proprietario di casa.

E quando parliamo di convivente di riferiamo anche al c.d. convivente di fatto, ossia chi non è legato al proprietario di casa da nessun vincolo matrimoniale. A tal proposito giunge in redazione il seguente quesito:

Buongiorno, sono una vostra assidua lettrice. Nel 2023 ero in convivenza di fatto finita ufficialmente nel 2024. La casa in cui vivevo con il mio ex compagno era di proprietà di quest’ultimo. Nel 2023, quando ancora era in atto detta convivenza, abbiamo fatto spese di ristrutturazione su questa casa. Le fatture di spesa e i bonifici di pagamento sono intestati tutti a me. Sono a chiedere se posso godere io del bonus ristrutturazione IRPEF del 50% nonostante la casa sia di proprietà del mio ex compagno e nonostante oggi la convivenza di fatto sia finita (ci siamo lasciati definitivamente).

Anche i familiari conviventi

Per espressa previsione del legislatore, tra i soggetti ammessi al godere del bonus ristrutturazione rientrano, purché sostengano effettivamente le spese, anche:

  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • conviventi di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà).

Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Bonus ristrutturazione, i requisiti per il convivente di fatto

Tra i beneficiari del bonus ristrutturazione, dunque, rientra anche il convivente di fatto.

Deve trattarsi di “stabile convivenza”. A tal proposito, nella circolare chiarimenti bonus edilizi (Circolare n. 17/E del 2023) è chiarito che ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza”, vale il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223/1989. Qui è detto che

tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Nella richiamata circolare è anche detto che lo status di convivenza deve verificarsi alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è, invece, necessario che la convivenza permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa (10 anni).

In conclusione, nel rispetto di tutte le altre condizioni richieste (ad esempio pagamento con bonifico parlante), la nostra lettrice può avere il bonus ristrutturazione anche se nel 2024 lo status di convivenza è cessato. L’importante è che tale status c’era al momento di inizio lavori e al momento di pagamento delle spese.