Il bonifico parlante 2024 nel campo dei bonus edilizi si presenta con qualche novità rispetto agli anni trascorsi.

Ricordiamo di cosa parliamo. Si tratta della specifica tipologia di bonifico che deve essere utilizzata per pagare le spese relative ai lavori edilizi e, quindi, godere della relativa detrazione fiscale. Per alcuni di questi bonus edilizi, infatti, il legislatore chiede questa modalità di pagamento come uno dei requisiti indispensabili.

Rimangono fuori, solo il bonus mobili e bonus verde. Per il primo, le spese si possono pagare anche con bonifico ordinario o carte di credito/debito.

Non ammessi gli assegni e il contante. Per il bonus verde si può pagare con qualsiasi strumento tracciabile (quindi, anche assegni ma non contanti).

Bonifico parlante 2024, dentro anche il bonus barriere 75%

Il legislatore chiede, da sempre, il bonifico parlante per le spese ammesse a:

  • superbonus
  • bonus ristrutturazione 50%
  • ecobonus ordinario
  • sismabonus ordinario
  • colonnine ricarica.

Dalle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023, il nuovo decreto bonus edilizi (decreto-legge n. 212/2023) chiede espressamente il parlante anche per il bonus barriere architettoniche 75%.

Trovi qui come pagare le spese 2024 per bonus barriere 75%.

Ritenuta d’acconto in aumento all’11%

Il bonifico parlante, continua a distinguersi da quello ordinario, in quanto rispetto a quest’ultimo deve indicare i seguenti elementi indispensabili:

  • la causale di versamento riconducibile al tipo di detrazione di cui si deve godere
  • i dati fiscali del beneficiario del bonus
  • i dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

Altra caratteristica è che è soggetto ad una ritenuta d’acconto. Nel senso che, il destinatario del bonifico (impresa/fornitore) riceve in accredito l’importo al netto di una ritenuta d’acconto operata dalla banca/posta. E qui arriva la novità. L’aliquota di tale ritenuta, dal 1° marzo 2024, salirà dall’8% all’11% (comma 88 legge bilancio 2024). Quindi:

  • per bonifici fatti fino al 29 febbraio 2024 – ritenuta d’acconto 8%
  • per bonifici fatti dal 1° marzo 2024 – ritenuta d’acconto 11%.

Gli errori nel bonifico parlante 2024: come rimediare

Non cambiano, invece, i comportamenti da tenere in caso di errori nella compilazione.

Continuano, infatti, a valere i chiarimenti sui bonus edilizi forniti già in passato dall’Agenzia Entrate (da ultimo la Circolare n. 17/E del 2023). In dettaglio, vale quanto segue:

  • laddove si sbaglia la causale di versamento (indicando quella di un bonus invece che l’altro)
    • non si perde il diritto a godere del bonus edilizio voluto e non bisogna correggere il bonifico
  • se, invece, gli errori nella compilazione incidono sulla corretta applicazione della ritenuta d’acconto (8% ovvero 11% dal 1° marzo 2024) il contribuente può:
    • ripetere correttamente il bonifico
    • oppure farsi rilasciare dall’impresa/fornitore una dichiarazione sostitutiva in cui l’impresa stessa attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del suo reddito.

Chiarito anche che l’ordinante del bonifico parlante può essere anche una persona diversa da quella indicata come beneficiario della detrazione. Ad esempio, l’ordinante è il genitore e il beneficiario della detrazione il figlio (intestatario delle fatture).

Riassumendo

  • il bonifico parlante, da sempre è chiesto nel campo dei bonus edilizi, tranne che per il bonus mobili e bonus verde
  • dalle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023, è chiesto espressamente anche per il bonus barriere architettoniche 75%
  • è soggetto a ritenuta d’acconto
  • la ritenuta d’acconto bonifico parlante sale, dal 1° marzo 2024, dall’8% all’11%
  • in caso di errori nella compilazione esistono rimedi per non perdere il diritto alla detrazione fiscale delle spese.