Dopo che la legge di bilancio 2024 è stata approvata in via definitiva da Camera e Senato, divengono effettive anche le misure in essa contenute. Tra queste c’è una novità che interessa il c.d. bonifico parlante necessario per avere i bonus edilizi (bonus ristrutturazione, superbonus, ecobonus, ecc.).

È un bonifico che si differenzia da quello ordinario in quanto deve contenere alcune indicazioni indispensabili che permettono di ricondurre al pagamento di spese ammesse ai citati bonus. Inoltre, a differenza del bonifico ordinario, quello parlante è soggetto a una ritenuta (a titolo di acconto).

I dati obbligatori

Il bonifico parlante, a oggi, è richiesto per la maggior parte dei bonus edilizi. Ne sono fuori il bonus mobili e il bonus verde. Per il bonus mobili è possibile pagare con bonifico ordinario o altri strumenti di pagamento tracciabili. È escluso il beneficio fiscale se si paga in contanti o con assegno. Per il bonus verde, invece, sono ammessi tutti i pagamenti tracciabili (quindi anche assegno) e non il contante.

Detto ciò, il bonifico parlante è quello da cui devono evincersi i seguenti dati:

  • causale di versamento riconducibile al tipo di detrazione di cui si deve godere (in genere la normativa di riferimento);
  • dati fiscali del beneficiario del bonus;
  • dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).

Bonifico parlante, le novità dal 1° marzo 2024

Come anticipato, il bonifico parlante è soggetto ad una ritenuta d’acconto. Questo significa che il destinatario del bonifico (impresa/fornitore) riceve in accredito sul conto la somma del bonifico decurtata di detta ritenuta.

L’aliquota della ritenuta attualmente in essere è pari all’8%. Un’aliquota, tuttavia, che muterà a partire dal 1° marzo 2024 (comma 88 legge bilancio 2024). Aumenterà di tre punti percentuali salendo, quindi, all’11%. La cosa entrerà in vigore a decorrere dai bonifici fatti dalla citata data.

Si evidenzia che si tratta di una ritenuta a titolo di acconto. È operata dalla banca/posta (a seconda che il bonifico sia bancario o postale) che poi la versa all’erario entro il 16 mese successivo.

Chi la subisce la potrà recuperare in sede di dichiarazione dei redditi.

Rimanendo in ambito ritenute, la manovra (comma 89) estende, dal 1° aprile 2024, anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione, la ritenuta d’imposta già prevista sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Riassumendo…

  • il bonifico parlante serve per avere i bonus edilizi (tranne bonus mobili e bonus verde)
  • è soggetto a ritenuta d’acconto dell’8%
  • a decorrere dai 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto salirà all’11% (comma 88 legge bilancio 2024).