Se per la cessione o per lo sconto in fattura del  superbonus 110, è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus nonché le asseverazioni dei tecnici incaricati, per il bonus ristrutturazione non è necessaria alcuna documentazione aggiuntiva. Dunque non serve nè il visto di conformità nè l’asseverazione del tecnico.

Bonus ristrutturazione: l’opzione per la cessione o lo sconto

Anche per il bonus ristrutturazione, ex art.16-bis del DPR 917/86, TUIR, è ammessa l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.

Lo sconto in fattura necessità sempre del consenso del fornitore dei lavori.

Detto ciò, possono essere oggetto di cessione/sconto in fattura, gli interventi di cui alla lettera a) e b) dell’art.16-bis del DPR 917/86, TUIR: manutenzione ordinaria su parti comuni, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia.

Difatti, la possibilità di cedere la detrazione o di optare per lo sconto in fattura non riguarda gli interventi:

  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché’ non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) sopra citati, sempreché’ sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (lett.c);
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (lett.d);
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’ avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita’, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (lett e);
  • ecc.

Bonus ristrutturazione: serve il visto di conformità per la cessione o lo sconto in fattura?

Se per la cessione o per lo sconto in fattura del  superbonus 110, è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus nonché le asseverazioni dei tecnici incaricati, per il bonus ristrutturazione non è necessaria alcuna documentazione aggiuntiva.

Infatti, sia ai fini dell’indicazione del bonus ristrutturazione in dichiarazione dei redditi, sia per la cessione/sconto in fattura, non è necessario acquisire nè il visto di conformità nè l’asseverazione sui lavori effettuati. Con la cessione si ottengono soldi in cambio.

In sostanza, è necessario conservare ed eventualmente esibire solo la documentazione di cui al provvedimento del 2 novembre 2011.