Il bonus ristrutturazione, al pari degli altri bonus richiede il pagamento delle spese agevolate tramite bonifico parlante “ristrutturazione”. E’ definito “parlante”  perché nella predisposizione dell’ordine di pagamento devono essere specificati una serie di dati: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In alcuni casi l’errata predisposizione del bonifico può comportare la perdita dell’agevolazione. Con obbligo di restituzione degli importi portati in detrazione Irpef o, fin quando tali opzioni erano ammesse, con decadenza dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Da qui, nel presente approfondimento ci vogliamo soffermare su tre errori da evitare nella predisposizione del bonifico parlante “ristrutturazione”.

Il bonus ristrutturazione. Un cenno

Il bonus ristrutturazione, ex art.16-bis del DPR 917/86,  copre una lista di lavoro molto ampia.

Parliamo di una detrazione che permette di ottenere un “rimborso” sotto sconto Irpef pari al 50% della spesa sostenuta, entro un massimo di 96.000 euro. Il limite di spesa di 96.000 euro è annuale e riguarda il singolo immobile (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 3.2). Cosicché’ se il contribuente è proprietario di due immobili ad esempio, potrà ristrutturali contando su due limiti di spesa separati.

Sono ammessi al bonus i lavori effettuati su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.

Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una “nuova costruzione” (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4). A meno che l’intervento riguardi la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Sono agevolabili con il bonus ristrutturazione,  in riferimento ai lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali, gli interventi di:

  • manutenzione ordinaria (lett. a art.3 TUE);
  • manutenzione straordinaria (lett. b);
  • restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
  • ristrutturazione edilizia (lett. d).

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, sono agevolati gli stessi interventi ad eccezione di quelle relative alla manutenzione ordinaria.

A meno che non si inseriscono in un intervento di ristrutturazione più ampio.

Bonus ristrutturazione. I tre errori da evitare per non perdere l’agevolazione

In premessa abbiano accennato al fatto che, al pari degli altri bonus edilizi, anche per il bonus ristrutturazione è richiesto il pagamento delle spese agevolate tramite bonifico parlante “ristrutturazione”. Si tratta di un bonifico sul quale le banche effettuano una ritenuta obbligatoria.

Nel bonifico in parola, è necessario indicare: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Non è indispensabile inserire il numero fattura. Si veda la guida bonus ristrutturazione dell’Agenzia delle entrate.

Detto ciò, errori nel bonifico potrebbero potare alla perdita dell’agevolazione.

Andando più nello specifico, partiamo dalla situazione in cui il contribuente ha pagato tramite bonifico ordinario e non parlante. Oppure ha compilato il bonifico parlante in maniera errata. Dunque siano nella situazione in cui la banca non ha potuto effettuare la ritenuta.

Rispetto a tali casi,  la soluzione è contenuta nella circolare n°43/E 2016:

in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell’accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.

Un ulteriore errore può derivare dal fatto che l’ordinante il bonifico sia diverso dall’effettivo beneficiario del bonus (conto corrente intesto al soggetto A e beneficiario dell’agevolazione soggetto B). In tale caso nel bonifico è necessario indicare i dati identificativi nonché il codice fiscale del beneficiario della detrazione.

E’ importante anche il “quando”

Per quanto riguarda la verifica della data di effettuazione del bonifico ai fini della corretta imputazione della spesa all’anno d’imposta, è utile tenere a mente le differenze tra principio di cassa e competenza per i bonus edilizi.

Infatti, un errore potrebbe derivare dal momento di effettuazione del bonifico. Ipotizziamo che un contribuente voglia prendere la detrazione rispetto a una spesa sostenuta nell’anno X. In tale caso deve accertarsi che il bonifico sia stato effettuato nello stesso anno. Rileva la data di predisposizione del bonifico. Non quella di accredito delle somme all’impresa che segue i lavori. Si deve tenere conto di tale indicazione soprattutto per le spese pagate a cavallo d’anno.

Riassumendo…

  • Anche per il bonus ristrutturazione è richiesto il pagamento delle spese agevolate tramite bonifico parlante “ristrutturazione”;
  • errori nel bonifico potrebbero potare alla perdita dell’agevolazione;
  • in molti casi è possibile rimediare agli errori commessi e salvare il bonus.