In redazione di Investire Oggi è arrivato un interessante quesito sul bonus ristrutturazione.

Buongiorno, a breve inizierò dei lavori di ristrutturazione dell’immobile in cui vivo con la mia famiglia. Si tratta di una villetta unifamiliare. A tal proposito, ho letto che potrei sfruttare l’agevolazione anche per i lavori di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza già esistente. Cosa c’è di vero? Posso fare anche lo sconto in fattura o la cessione del credito?

Prima di dare una risposta al quesito appena esposto, è utile richiamare le peculiarità del bonus ristrutturazione.

Il bonus ristrutturazione

Il bonus ristrutturazione al 50%, su una spesa max di 96.000 euro (art.16-bis DPR 917/86, TUIR e art.16 DL 63/2013), copre una serie di lavori che spaziano dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria; all’interno di queste categorie, poi sono collocati i singoli interventi oggetto dell’agevolazione.

In particolare, per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, il bonus ristrutturazione spetta per:

  • manutenzione ordinaria (lett. a art.3 TUE);
  • manutenzione straordinaria (lett. b);
  • restauro e di risanamento conservativo (lett. c);
  • ristrutturazione edilizia (lett. d).

Ad esempio, sono lavori di manutenzione straordinaria, le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, sono agevolati gli stessi lavori sopra elencati ad eccezione di quelli relativi alla manutenzione ordinaria. Tuttavia, laddove tali lavori siano inseriti in un intervento più ampio di ristrutturazione, anch’essi possono essere scaricati al 50%.

Come da circolare n°17/2023 sulla dichiarazione dei redditi 2023, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per:

  • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
  • l’acquisto dei materiali;
  • l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
    autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41).

A ogni modo, bisogna fare attenzione al cumulo tra bonus ristrutturazione e altre agevolazioni.

Nella ristrutturazione anche il gruppo elettrogeno. Detrazione al 50%

Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito esposto in premessa.

In particolare, la legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 60), ha introdotto nell’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) il comma 3-bis, prevedendo che siano agevolati al 50% anche: i lavori di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Anche tali lavori saranno agevolati al 50%. Considerando sempre il limite annuale di 96.000 euro.

Dunque, nel complesso, rientrano tra i lavori ammessi al 50% anche quelli finalizzati alla sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Nel caso specifico del lettore, non sarà possibile però ricorrere allo sconto in fattura o alla cessione del credito.

Riassumendo…

  • Il bonus ristrutturazione è pari al 50% su una spesa massima di 96.000 euro;
  • possono essere scaricate in dichiarazione dei redditi anche le spese per i lavori di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
  • tale possibilità è stata prevista con la Legge di bilancio 2021.