Il reddito derivante dal possesso dell’immobile in fase di ristrutturazione, per il quale il contribuente intende richiedere il bonus ristrutturazione, in alcuni casi  può non essere indicato in dichiarazione dei redditi. In tal modo si ha un risparmio Irpef.

Ecco quando ciò è ammesso.

Il bonus ristrutturazione

I lavori di recupero del patrimonio edilizio per i quali spetta il bonus ristrutturazione sono individuati all’art.16-bis del dPR 917/86, TUIR.

Nello specifico, i lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.
Anche per il bonus ristrutturazione è ammessa l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (vedi Guida Agenzia delle entrate).

Il bonus ristrutturazione spetta anche per l’acquisto della 1° casa da ristrutturare.

Immobili in corso di ristrutturazione: vanno dichiarati?

E’ lecito chiedersi se gli immobili in corso di ristrutturazione debbano essere indicati nel 730 o nel modello Redditi.

In base a quanto riportato nelle istruzioni di compilazione del 730/2021, non producono reddito di fabbricati, e quindi non vanno dichiarati:

  • le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all’affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno;
  • le costruzioni che servono per svolgere le attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
  • i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
  • gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando il possessore non ricava alcun reddito dall’utilizzo dell’immobile(il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio);
  • le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, nonché i monasteri di clausura, se non sono locati, e le loro pertinenze.

Rientrano tra gli immobili che possono essere non dichiarati, le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

L’obbligo dichiarativo decade solo per il periodo di validità del provvedimento (license, concessioni ecc), durante il quale l’unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata.