Dopo la pubblicazione del decreto attuativo, è quasi tutto pronto per l’avvio del periodo di presentazione delle domande per richiedere il c.d. bonus psicologo.

L’importo del bonus riconosciuto ai singoli beneficiari dipende dall’entità dell’ISEE.

Agli ISEE più bassi corrisponderà un bonus psicologo più alto.

Detto ciò, ai fini della richiesta del bonus psicologo serve una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata? La DSU è finalizzata all’ottenimento dell’Isee.

Il bonus psicologo

Il bonus psicologo è un contributo riconosciuto in favore delle persone in condizione di: depressione, ansia, stress e fragilita’ psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il contributo e’ stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona e varia in base all’ISEE. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

In particolare, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce Isee:

  • ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
  • con un ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è pari a 200 euro per ogni beneficiario.

Qui, sono riportate le indicazioni per presentare la domanda passo dopo passo.

Serve una DSU aggiornata?

La richiesta del bonus psicologo può essere presentata tramite il portale Inps.

A tal fine, è necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • Carta di identita’ elettronica (CIE),
  • (SPID), oppure
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Sarà possibile richiedere il bonus anche attraverso il contact center dell’INPS.

Detto ciò, l’articolo 4 del decreto citato in premessa, dispone che:

Il beneficio e’ riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validita’, ordinario o corrente ai sensi dell’art.

9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.

In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti reddituali richiesti dalla norma (art-1-quater D.L. 228/2021).

L’Inps verifica altresì se colui che richiede il bonus abbia o meno una DSU aggiornata.

Da qui, in caso di assenza di una DSU valida:

  • il richiedente e’ informato della necessita’ di presentare la relativa DSU e
  • di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida.

A breve, l’Inps comunicherà tramite il proprio sito la data a partire dalla quale sara’ possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non
inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.