Arrivano finalmente i chiarimenti dell’Inps sul bonus psicologo.

Infatti, ieri l’istituto di previdenza ha pubblicato la circolare n° 83 del 2022, con la quale ha analizzato a 360° il contributo introdotto tempo fa dal D.L. 228/2021, cosiddetto decreto semplificazioni.

L’importo del bonus effettivamente riconosciuto a chi ne farà richiesta dipende dall’ISEE. Coloro che hanno un ISEE superiore a 50.000, non avranno diritto ad alcun contributo.

Detto ciò, l’Inps ha chiarito quali sono gli effetti sulla presentazione della domanda nel caso in cui il richiedente sia in possesso di un ISEE che presenta dati non corretti o mancanti.

Ecco quali sono state le indicazioni fornite dall’istituto di previdenza.

Il bonus psicologo

Il bonus psicologo è una somma riconosciuta in favore delle persone in condizione di: depressione, ansia, stress e fragilita’ psicologica, a causa dell’emergenza causata dal Covid-19 e della conseguente crisi socio-economica, che abbiano bisogno di assistenza di tipo psicoterapeutico.

Dunque, con il bonus, si possono pagare le singole sedute di psicoterapia presso gli psicologi iscritti all’Ordine nazionale.

Il contributo e’ stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona e varia in base all’ISEE. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

In particolare, il beneficio è calcolato secondo le seguenti fasce Isee:

  • ISEE inferiore a 15.000, si ha diritto fino a 50 euro per ogni seduta; l’importo è erogato fino ad un massimo stabilito di 600 euro per ogni avente diritto;
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, anche in questo caso si ha diritto a ricevere fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo di 400 euro;
  • con un ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro lo sconto arriva a a 50 euro per ogni seduta, per un totale di 200 euro.

Cosa succede se l’ISEE è errato?

Come detto in premessa, colui che richiede il bonus psicologo, deve avere un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro.

Difatti, serve una DSU aggiornata.

Nella circolare n°83/E pubblicata ieri, l’Inps ha ribadito che:

  • nel caso di ISEE che contiene errori,
  • colui che richiede il bonus, deve presentare una nuova DSU finalizzata a correggere l’ISEE dagli errori presenti.

Una volta fatto ciò, potrà presentare la domanda di bonus psicologo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che (vedi articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013), ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l’ISEE con omissioni o difformità è equiparato a un ISEE valido, il richiedente, avrà trenta giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domande, per regolarizzare l’ISEE che presenta errori.

La regolarizzazione potrà avvenire:

  • presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o erroneamente riportate;
  • presentando comunque la richiesta del bonus psicologo, avvalendosi dell’ISEE recante omissioni e/o difformità, regolarizzando l’ISEE difforme entro 30 giorni;
  • rettificando la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

A breve l’Inps comunicherà la data a partire dalla quale sarà possibile inviare le richieste del bonus.