L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 261 dell’11 aprile 2022, ha fornito utili chiarimenti in merito al cosiddetto bonus prima casa under 36. Un contribuente ha chiesto all’Ade se sia possibile usufruire del bonus anche se il preliminare sia intestato al padre. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è un soggetto che intende acquistare un immobile di nuova costruzione da un’impresa. Lo stesso dichiara di possedere tutti i requisiti per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal decreto “Sostegni bis”.

Stiamo parlando del cosiddetto bonus prima casa under 36.

L’atto preliminare di compravendita è stato stipulato tra il proprio padre e il rappresentante dell’impresa costruttrice.

Alla stipula dell’atto definitivo, l’immobile verrà intestato all’Istante, che vi trasferirà immediatamente la residenza.

Ciò premesso, il contribuente chiede se possa usufruire del credito d’imposta per l’intero ammontare dell’IVA sull’acquisto, oppure se l’intestazione al padre del compromesso possa rappresentare un elemento ostativo.

Bonus prima casa under 36, che succede se il padre firma il preliminare

L’articolo 64, comma 7, del Dl “Sostegni-bis” prevede che “per gli atti relativi a cessioni soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche”.

Nel caso prospettato dall’Istante, ossia che il preliminare sia stato intestato al padre del futuro acquirente, l’Agenzia delle entrate chiarisce che “affinché l’Istante si sostituisca quale parte contrattuale del contratto preliminare originariamente stipulato dal padre “per sé o per persona da nominare”, è necessaria una dichiarazione di nomina validamente fatta alla luce delle predette disposizioni”.

Per fruire dell’agevolazione, è inoltre necessario che nell’atto di compravendita dell’immobile “risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati dal padre; inoltre, devono essere indicati i relativi importi, le modalità di pagamento nonché gli estremi delle fatture con l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4 per cento”.

In altre parole, deve risultare l’ammontare di IVA corrisposta in relazione all’acquisto agevolato, che andrà a costituire il credito d’imposta riconosciuto a favore dell’acquirente under trentasei.