Tra le agevolazioni fiscali più vantaggiose e più gradite dai contribuenti italiani c’è il bonus prima casa.

Rispondiamo ad un quesito posto da un lettore:

“Buongiorno, sono proprietario di una casa indipendente e vorrei sapere se il lastrico solare, come il box ed il garage, rientra tra le pertinenze dell’abitazione? Di conseguenza, il lastrico solare può godere del bonus prima casa? È necessario che il lastrico solare sia censito separatamente all’immobile principale oppure no? Grazie per la risposta”.

In altre parole, il lettore ci chiede se il lastrico solare può beneficiare delle agevolazioni prima casa.

Lastrico solare e Bonus Prima Casa: i chiarimenti della Cassazione

Il lastrico solare è quell’area piana che funge da copertura di un immobile, ovvero da tetto dell’edificio.

Parimenti al box e al garage, il lastrico solare rientra tra le pertinenze dell’abitazione (cfr. articolo 817 Codice Civile), che beneficiano dell’agevolazione prima casa ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Pertanto, l’elenco delle pertinenze ricomprende i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente.

La Cassazione con ordinanza n.22561/2021 richiama la norma di cui al comma 3 della nota II bis, modificata dall’art. 3, comma 131 della legge n. 549/1995, in base alla quale

“le agevolazioni di cui al comma uno […] spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile […] sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”.

Ai fini della fruizione del Bonus Prima Casa ciò che rileva non è la classificazione catastale ma

“il rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l’individualità dei singoli beni, comporta l’applicazione dello stesso trattamento giuridico”.

Dunque, il lastrico solare è agevolabile

“senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all’immobile principale, né che l’acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria – nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 mera valenza complementare rispetto alla citata nozione civilistica”.

Il Bonus prima casa si applica anche al trasferimento del lastrico solare qualora non sia bene condominiale e sia considerato bene pertinenziale destinato in modo permanente e durevole al servizio o ornamento dell’immobile.

Non è necessario che l’abitazione principale e la pertinenza siano censite unitamente in Catasto