Nel superbonus 110% e per gli altri bonus per ristruttura casa (bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, ecc.), l’errata compilazione della comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito, non pregiudica la possibilità di correzione.

Si pensi al caso, ad esempio, in cui la ditta esecutrice dei lavori ha accordato lo sconto in fattura e il beneficiario del bonus fiscale, nella comunicazione di opzione barra la casella di cessione del credito in luogo di quella dello sconto in fattura.

Bonus per ristrutturare casa: opzione di sconto o cessione del credito

A fronte di spese che danno diritto al superbonus 110%, come noto, il beneficiario può, in luogo della detrazione fiscale, optare:

  • per lo sconto in fattura da parte dell’impresa che esegue i lavori, la quale poi recupera l’importo nella forma del credito d’imposta che può utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi soggetti (inclusi istituti di credito e finanziari)
  • oppure per la cessione del credito a terzi soggetti, inclusa la stessa impresa esecutrice dei lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (ossia chi riceve il credito) può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

Stesse possibilità di opzione sono previste, con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021, per gli altri bonus ristrutturazione casa (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus e sismabonus).

La comunicazione dell’opzione di sconto o cessione del credito

In caso di opzione per lo sconto o cessione del credito, il beneficiario deve darne comunicazione (telematicamente) all’Agenzia delle Entrate, inviando, l’apposito modello.

Tale comunicazione è da farsi, secondo norma generale, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione stessa. Tuttavia, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il termine è stato prorogato più volte fino al 15 aprile 2021 (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2021).

Nel modello di comunicazione, il beneficiario, tra l’altro deve barrare la corrispondente casella a seconda che si tratti di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

In caso di opzione per lo sconto in fattura, poi l’impresa esecutrice dei lavori che lo ha accordato deve darne conferma e attestarne l’effettuazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Comunicazione sconto in fattura: come effettuare la correzione

Come detto in premessa potrebbe accadere che per mero errore, il beneficiario del bonus fiscale, barri, nel modello di comunicazione dell’opzione, la casella “cessione del credito” invece che “sconto in fattura” accordato dall’impresa.

In tale ipotesi non c’è da temere, poiché l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 590 del 2020 ha chiarito che

per il soggetto titolare del diritto alle detrazioni, l’opzione per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dall’impresa che ha effettuato gli interventi, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni medesime, rappresenta una modalità di fruizione sostanzialmente equivalente alla cessione del credito all’impresa stessa che ha effettuato i lavori.

Ne consegue che, l’errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito da parte dell’impresa.

Ad ogni modo, lo stesso contribuente (ossia il beneficiario del bonus che ha esercitato l’opzione) è tenuto a segnalare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la modifica della scelta.

Potrebbero anche interessarti: