Con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021, appena pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del cosiddetto bonus moda. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus Moda, cos’è e a chi spetta

Il bonus moda, sostanzialmente, consiste in un contributo a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che, a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative restrizioni imposte dal nostro paese, hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi pre-pandemia.

L’entità del credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 26 novembre, ha comunicato la percentuale effettiva di fruizione del credito d’imposta. L’importo massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al bonus originariamente previsto (30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio) moltiplicato per il 64,2944 per cento.

Istituito il codice tributo necessario per usufruirne

Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del bonus moda, tramite il modello F24, è stato istituito il seguente codice tributo:

  • 6953” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Infine, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

 

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