Il bonus moda-tessile-accessori, spetterà per l’intero importo risultante nell’istanza inviata all’Agenzia delle entrate in riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Lo ha reso noto l’Agenzia delle entrate con un provvedimento pubblicato ieri.

Dunque, le risorse destinate alla misura sono sufficienti per coprire tutte le spese agevolate sostenute dalle imprese che hanno richiesto il bonus. Nel rispetto della percentuale disposta dalla norma di riferimento.

Il bonus moda-tessile

Il bonus moda-tessile è stato introdotto dal Governo con l’art 48-bis del D.

L. 34/2020, decreto Rilancio.

Rientrano tra i beneficiari, le imprese dei settori tessile, della moda, delle calzature e della pelletteria, particolarmente colpiti dagli effetti economici negativi legati alla pandemia.

Il bonus moda è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta:

  • in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino,
  • eccedente la media del valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito d’imposta è riconosciuto sull’incremento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Le domande per il bonus potevano essere inviate dal 10 maggio.

In particolare, con un provvedimento del 29 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha previsto due tempistiche differenziate per la richiesta del bonus moda. Infatti, le istanze potevano essere inviate:

  • dal 29 ottobre al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 9 marzo 2020,
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Tale ultima finestra temporale è stata oggetto del provvedimento di ieri citato in premessa. In data 6 maggio il modello per richiedere il credito d’imposta è stato aggiornato.

Credito d’imposta al 100%

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile:

  • è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale,
  • resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Detto ciò, con un provvedimento pubblicato ieri l’Agenzia delle entrate ha reso noto la percentuale agevolativa.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti per il periodo stesso.

Da qui, poiché l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è inferiore al limite di spesa, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.

Utilizzo del credito d’imposta

Nel caso in cui il credito d’imposta sia superiore a 150.000 euro, il credito stesso è utilizzabile in esito alle “verifiche Antimafia” (D.lgs 159/2011).  In tale eventualità, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Il bonus moda può essere utilizzato in compensazione per pagare imposte e contributi, con il codice tributo 6953.